ARTICOLO V. (Entrata in vigore) 1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 12 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il 50% del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti secondo l'articolo IV di esso. 2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito. 3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sara' considerata accettata in base all'articolo 16 della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati si riferira' al presente Protocollo quale modificato.