(Protocollo-art. V)
                             ARTICOLO V. 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 12 mesi dopo la data
alla quale almeno 15 Stati,  la  cui  flotta  mercantile  complessiva
costituisca almeno il 50% del  tonnellaggio  di  stazza  lorda  della
flotta  mercantile  mondiale,  ne  siano   divenuti   Parti   secondo
l'articolo IV di esso. 
  2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione  o
adesione depositato dopo la data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito. 
  3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo  sara'
considerata accettata in  base  all'articolo  16  della  Convenzione,
qualsiasi  strumento  di  ratifica,  accettazione,   approvazione   o
adesione  depositati  si  riferira'  al  presente  Protocollo   quale
modificato.