ARTICOLO V. (Entrata in vigore). 1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore 6 mesi dopo la data alla quale almeno 15 Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisca almeno il 50 per cento del tonnellaggio di stazza lorda della flotta mercantile mondiale, ne siano divenuti Parti contraenti secondo l'articolo IV di esso, purche' pero' il presente Protocollo non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. 2. - Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo avra' effetto 3 mesi dopo la data del suo deposito. 3. - Dopo la data in cui una modifica al presente Protocollo sara' considerata accettata in base all'articolo VIII della Convenzione, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato si riferira' al presente Protocollo quale modificato.