Art. 5.

  L'autorita'  giudiziaria  trasmette  senza  ritardo al Ministero di
grazia  e  giustizia  le  informazioni necessarie per provvedere alle
comunicazioni  previste  negli articoli 6, paragrafi 2 e 6, e 7 della
convenzione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1985

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI