(Convenzione-art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
 
  1. Ciascuno Stato  parte  adottera'  i  provvedimenti  necessari  a
stabilire  la  propria  giurisdizione  riguardo  ai  reati   previsti
dall'articolo 1 che vengono commessi: 
    a) nel suo territorio o a bordo di una nave o  di  un  aeromobile
immatricolato in detto Stato; 
    b) da un qualunque suo cittadino o, se  detto  Stato  lo  ritiene
opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo
territorio; 
    c) al fine di costringere detto Stato a compiere o  ad  astenersi
dal compiere un qualunque atto; oppure; 
    d) contro un ostaggio che e' cittadino di  detto  Stato,  qualora
quest'ultimo lo ritenga opportuno. 
  2.  Ciascuno  Stato  parte  adottera'  altresi'   i   provvedimenti
necessari per stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati di
cui all'articolo 1, nel caso in cui il presunto autore del  reato  si
trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non lo estradi in
uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
  3. La presente Convenzione non  esclude  una  giurisdizione  penale
esercitata conformemente alla legislazione interna.