Art. 5. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12) Attivita' del Ministro Guardasigilli in ordine al visto ed alla registrazione degli atti normativi statali 1. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di cui all'art. 15, comma 1, lettere d) ed e), sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio "visto" ed il sigillo dello Stato. 2. La trasmissione delle leggi avviene appena esse sono controfirmate. 3. Quando il Ministro Guardasigilli incontra qualche difficolta' riguardo alla forma esteriore della legge ovvero al tenore del decreto, della delibera o dell'altro atto di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), la comunica, per la legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per i decreti e gli altri atti, al Ministro competente. In tal caso puo' sospendere il "visto" e l'apposizione del sigillo, facendone relazione al Consiglio dei Ministri, fermo restando il rispetto del termine stabilito dall'articolo 6. 4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla Corte dei conti, per la registrazione, i decreti del Presidente della Repubblica e gli altri atti soggetti al controllo della medesima Corte, dopo che li abbia muniti del proprio "visto" e del sigillo dello Stato.