(TESTO UNICO-art. 5)
                               Art. 5. 
(Regio decreto 24  settembre  1931,  n.  1256,  articoli  6,  secondo
periodo, e 8, secondo comma; legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli
                       2, secondo comma, e 12) 
 
Attivita' del Ministro Guardasigilli  in  ordine  al  visto  ed  alla
             registrazione degli atti normativi statali 
 
  1. Gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere  e  degli
altri atti di cui all'art. 15,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  sono
trasmessi al Ministro Guardasigilli,  il  quale  appone  ad  essi  il
proprio "visto" ed il sigillo dello Stato. 
  2.  La  trasmissione  delle  leggi   avviene   appena   esse   sono
controfirmate. 
  3. Quando il Ministro Guardasigilli  incontra  qualche  difficolta'
riguardo alla forma  esteriore  della  legge  ovvero  al  tenore  del
decreto, della delibera o dell'altro atto di cui all'art.  15,  comma
1, lettera d), la comunica, per la legge, al Presidente del Consiglio
dei Ministri  e,  per  i  decreti  e  gli  altri  atti,  al  Ministro
competente. In tal caso puo' sospendere il  "visto"  e  l'apposizione
del sigillo, facendone relazione al  Consiglio  dei  Ministri,  fermo
restando il rispetto del termine stabilito dall'articolo 6. 
  4. Il Ministro Guardasigilli trasmette alla Corte dei conti, per la
registrazione, i decreti del Presidente della Repubblica e gli  altri
atti soggetti al controllo della medesima Corte, dopo  che  li  abbia
muniti del proprio "visto" e del sigillo dello Stato.