Art. 5 
                 Redditi prodotti in forma associata 
 
  1. I redditi delle societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice  residenti  nel  territorio  dello  Stato  sono
imputati  a  ciascun  socio   indipendentemente   dalla   percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 
  2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non
risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico   o   dalla
scrittura  privata  autenticata  di  costituzione  o  da  altro  atto
pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio
del periodo di imposta. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
    a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che  siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza; 
    b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'  in  nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; 
    c) le associazioni senza personalita'  giuridica  costituite  fra
persone  fisiche  per  l'esercizio  in  forma  associata  di  arti  e
professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma  l'atto  o  la
scrittura  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  redatto   fino   alla
presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
    d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per
la maggior parte del periodo di imposta hanno la  sede  legale  o  la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello
Stato.  L'oggetto  principale  e'  determinato   in   base   all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico  o  di  scrittura
privata  autenticata,  e,  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
effettivamente esercitata. 
  4. I redditi delle imprese familiari di  cui  all'articolo  230-bis
del codice civile,  limitatamente  al  49  per  cento  dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore,  sono
imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo
e   prevalente   la   sua   attivita'   di    lavoro    nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli  utili.  La
presente disposizione si applica a condizione: 
    a)   che   i   familiari   partecipanti   all'impresa   risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto  di  parentela  o  di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,  recante  la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
    b) che  la  dichiarazione  dei  redditi  dell'imprenditore  rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili  spettanti  ai
familiari e l'attestazione che le  quote  stesse  sono  proporzionate
alla  qualita'  e  quantita'  del  lavoro   effettivamente   prestato
nell'impresa, in modo  continuativo  e  prevalente,  nel  periodo  di
imposta; 
    c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa  in
modo continuativo e prevalente. 
  5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte  sui  redditi,
il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli  affini  entro  il
secondo grado.