Art. 5. Presidente 1. Il presidente del CNEL e' nominato al di fuori dei componenti di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato. 3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente piu' anziano per elezione o, in casi di pari anzianita' elettorale, dal piu' anziano per eta'.