Art. 5. Il comitato tecnico si riunisce almeno una volta ogni due mesi e predispone una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori almeno una volta ogni sei mesi. Per l'esame di particolari problemi attinenti alle loro competenze, il comitato tecnico si avvale della collaborazione delle province situate nelle regioni citate nel precedente art. 2. Esso, inoltre, puo' avvalersi di esperti e puo' effettuare audizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 gennaio 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO