Art. 5. Individuazione di nuove attivita' relative alla funzione docente nella scuola 1. Nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario, dovra' essere prevista la graduale utilizzazione del personale docente per le attivita' di coordinatore dei servizi di biblioteca e di coordinatore dei servizi di orientamento scolastico presso gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Con le stesse modalita' e nel rispetto del predetto limite percentuale, sara' estesa, nelle scuole dell'obbligo, la utilizzazione del personale docente per le attivita' di operatore tecnologico e di operatore psicopedagogico. 2. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai compiti connessi con le attivita' di cui al comma 1 sono stabiliti con le ordinanze relative all'utilizzazione del personale docente. 3. I docenti utilizzati ai sensi dei commi 1 e 2 conservano lo stato di docente e hanno titolo al conseguente trattamento economico e giuridico.