Art. 5.
  Il  rinnovo  dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1›
novembre 1988 nominativi, si effettua, per  pari  capitale  nominale,
con  decorrenza,  ad ogni effetto, dal 1› novembre 1988; all'atto del
rinnovo  sara'  corrisposto  all'esibitore  dei  buoni  da  rinnovare
l'importo  pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il
prezzo di emissione dei nuovi buoni.
  Sono  trasferiti  ai  nuovi  buoni,  senza  che occorra al riguardo
alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i  vincoli  dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%  di scadenza 1› novembre 1988,
indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.