Art. 5. I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 3 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1 maggio e dal 1 novembre 1989 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1990. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 dicembre 1988 Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA