Art. 5.
  Ai  sensi  dell'art. 14, par. 1, terzo comma, del "regolamento" per
partita  di  fabbricazione  si  intende  un  quantitativo  di   burro
concentrato,  o  di  premiscela  corrispondente  ad un'offerta di cui
all'art.  19,  par.  2,  del  "regolamento"  di  qualita'   omogenea,
trasformato e prodotto senza interruzione in un unico stabilimento di
fabbricazione.
  I  programmi  di lavorazione, previsti ai sensi del precedente art.
4, dell'art. 4, ultimo comma,  del  decreto  ministeriale  22  luglio
1983, dell'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 e dell'art.
6, quarto comma, del  decreto  ministeriale  16  aprile  1987  devono
essere  predisposti  in  modo da evitare che vi siano possibilita' di
contemporaneo utilizzo del burro detenuto  ai  sensi  dei  differenti
regolamenti comunitari.
  Ai  sensi  dell'art. 6, par. 4, secondo trattino, del "regolamento"
le operazioni relative alla trasformazione  del  burro  acquistato  a
norma del "regolamento" e gia' immagazzinato nello stabilimento, e di
quello acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3143/85
e/o che beneficia dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1932/81,
devono essere effettuati in tempi differenti.
  Gli  "organi  di controllo" competenti per territorio, su richiesta
scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga  alle
disposizioni  del  precedente  comma  purche'  le imprese richiedenti
dispongano di stabilimenti con locali che garantiscano la separazione
e  l'individuazione  delle giacenze del burro in questione detenuto a
titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi
della  partita  acquistata e si impegnino a trasformare separatamente
il burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto  ai
sensi dei regolamenti indicati al comma precedente.
  In  deroga  a  quanto  precedentemente  disposto, le imprese, i cui
stabilimenti dispongono di separare catene di  lavorazione,  potranno
essere  autorizzate  ad  effettuare contemporaneamente la lavorazione
dei diversi tipi di burro, solo se forniscono precise indicazioni che
consentano  di  individuare  con  precisione  e  di  distinguere  gli
impianti utilizzati per la trasformazione  del  burro  acquistato  ai
sensi  del  "regolamento" da quello detenuto ai sensi dei regolamenti
CEE n. 262/79, n. 3143/85 e n. 1932/81.
  L'autorizzazione   alla  deroga  e'  rilasciata  dagli  "organi  di
controllo" alle  imprese  richiedenti  che  ottemperano  a  tutte  le
disposizioni  di  cui  al  precedente comma e che offrono sufficienti
garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni  comunitarie
e   deve   altresi'   essere  inviata  per  conoscenza  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione  generale  della  tutela
economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'A.I.M.A. - Via
Palestro, 81 - Roma.
  Ogni  partita  di burro concentrato e tracciato da una impresa deve
essere individuata con l'indicazione di  un  numero  progressivo  nel
tempo  che  dovra' essere riportato sulla documentazione commerciale,
sugli imballaggi e sui registri previsti al successivo art. 6.