Art. 5. Ai sensi dell'art. 14, par. 1, terzo comma, del "regolamento" per partita di fabbricazione si intende un quantitativo di burro concentrato, o di premiscela corrispondente ad un'offerta di cui all'art. 19, par. 2, del "regolamento" di qualita' omogenea, trasformato e prodotto senza interruzione in un unico stabilimento di fabbricazione. I programmi di lavorazione, previsti ai sensi del precedente art. 4, dell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 22 luglio 1983, dell'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 e dell'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 16 aprile 1987 devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari. Ai sensi dell'art. 6, par. 4, secondo trattino, del "regolamento" le operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato a norma del "regolamento" e gia' immagazzinato nello stabilimento, e di quello acquistato ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79 e n. 3143/85 e/o che beneficia dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1932/81, devono essere effettuati in tempi differenti. Gli "organi di controllo" competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purche' le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscano la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi dei regolamenti indicati al comma precedente. In deroga a quanto precedentemente disposto, le imprese, i cui stabilimenti dispongono di separare catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione dei diversi tipi di burro, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi dei regolamenti CEE n. 262/79, n. 3143/85 e n. 1932/81. L'autorizzazione alla deroga e' rilasciata dagli "organi di controllo" alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresi' essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma. Ogni partita di burro concentrato e tracciato da una impresa deve essere individuata con l'indicazione di un numero progressivo nel tempo che dovra' essere riportato sulla documentazione commerciale, sugli imballaggi e sui registri previsti al successivo art. 6.