Art. 5. 1. L'articolo 9 della legge 3 ottobre 1985, n. 526, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) e' autorizzata ad affidare, a trattativa privata, a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate, la compilazione di progetti di massima ed esecutivi, studi di fattibilita', di impatto ambientale e redditivita' economica, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geofisici e fotogrammetrici. All'affidamento di cui al primo comma si procede previo parere del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato".