Art. 5. 
       Disposizioni comuni in tema di esportazioni di rifiuti 
  1. Le  esportazioni  di  rifiuti  sono  subordinate  alle  seguenti
condizioni: 
   a)  acquisizione  del  contratto  fra  detentore  dei  rifiuti   e
destinatario; quest'ultimo deve avere una capacita' tecnica  adeguata
per lo smaltimento dei rifiuti, senza pericolo per la  salute  o  per
l'ambiente; 
   b) acquisizione della documentazione comprovante  l'assenso  dello
Stato di destinazione finale e l'esistenza in loco di idonei impianti
di smaltimento; 
   c) in caso di smaltimento dei rifiuti in uno  Stato  membro  della
CEE, il destinatario deve anche possedere un'apposita  autorizzazione
conforme a quanto previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n.  78/319
o dall'art. 6 della direttiva CEE n. 76/403. 
  2. Tutti i soggetti che  partecipano  ulteriormente  al  trasporto,
completano  il  bollettino  di  spedizione  nei  punti  appositamente
previsti, lo firmano e ne conservano una copia. 
 
          Note all'art. 5:
             -  L'art.  9 della direttiva CEE n. 78/319 emanata il 20
          marzo 1978, riguardante i rifiuti tossici e  nocivi,  cosi'
          dispone:
             "Art.  9.  -  1.  Gli  impianti,  gli  stabilimenti o le
          imprese che provvedono all'ammasso, al trattamento  e/o  al
          deposito  dei  rifiuti  tossici  e  nocivi, devono ottenere
          un'autorizzazione dalle autorita' competenti. Tali  rifiuti
          possono  essere ammassati, trattati e/o depositati soltanto
          da  impianti,  stabilimenti  o  imprese  muniti   di   tale
          autorizzazione.  Le imprese che provvedono al trasporto dei
          rifiuti tossici e nocivi devono  essere  controllate  dalle
          autorita' competenti degli Stati membri.
             2.  L'autorizzazione  di cui al paragrafo 1 riguarda, in
          particolare:
              - i tipi e i quantitativi di rifiuti;
              - i requisiti tecnici;
              - le precauzioni da prendere;
              - il luogo (i luoghi) di smaltimento;
              - i metodi di smaltimento.
             L'autorizzazione  puo'  inoltre  prescrivere indicazioni
          specifiche  da  fornire  su   richiesta   delle   autorita'
          competenti.
             3.  Le  autorizzazioni  possono  essere  concesse per un
          periodo determinato, essere rinnovate e essere accompagnate
          da condizioni ed obblighi".
             -  L'art.  6 della direttiva CEE n. 76/403, emanata il 6
          aprile    1976,    riguardante    lo    smaltimento     dei
          policlorodifenili  e dei policlorotrifenili, cosi' dispone:
             "Art. 6. - Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5
          le autorita' competenti degli Stati membri  istituiscono  o
          designano  gli  stabilimenti  o  le  imprese  autorizzati a
          smaltire i PCB per conto proprio e/o per conto di terzi".
             Si  riportano  gli  articoli  richiamati nell'art. 6 che
          precede:
             "Art.  2.  -  Gli  Stati membri adottano le disposizioni
          necessarie affinche' siano vietati lo scarico,  l'abbandono
          e  il  deposito  incontrollati  dei  PCB  e degli oggetti e
          apparecchi che li contengono.
             Art. 3. - Gli Stati membri adottano le misure necessarie
          per rendere obbligatorio lo smaltimento  dei  PCB  usati  o
          contenuti in oggetti o apparecchi fuori uso.
             Art. 4. - Gli Stati membri adottano le misure necessarie
          per assicurare che lo smaltimento dei PCB venga  effettuato
          senza  pericolo  per  la salute degli uomini e senza recare
          pregiudizio all'ambiente.
             Art. 5. - Gli Stati membri prendono le misure necessarie
          per   promuovere,   nella   misura   del   possibile,    la
          rigenerazione  dei  PCB  usati  o  contenuti  in  oggetti o
          apparecchi fuori uso".