Art. 5. Ad ogni gruppo di veterinari od ai singoli veterinari, che operano da soli, autorizzati ad eseguire le operazioni concernenti il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina nell'ambito dei programmi predisposti dalle unita' sanitarie locali in attuazione della bonifica sanitaria ai sensi delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 dicembre 1978, n. 833, sara' corrisposto un compenso nella misura seguente: 1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 110; 2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 55; 3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 1.100; 4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 7.050.