Art. 5. 
(Competenze  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  e  del  Ministero
dell'ambiente). 
1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono  svolte
sotto la responsabilita' del  Ministro  dei  lavori  pubblici  e  del
Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze. 
2. Il Ministro dei lavori pubblici: 
 a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del
suolo  ai  fini  dell'adozione,  ai  sensi  dell'articolo  4,   degli
indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del  servizio  di  polizia
idraulica, di navigazione interna, di piena e  di  pronto  intervento
idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere
e degli impianti e la conservazione dei beni; 
 b)  provvede  al  soddisfacimento   delle   esigenze   organizzative
necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa  del
suolo, le cui spese di carattere obbligatorio  sono  poste  a  carico
dello stato di previsione della spesa del Ministero; 
 c) predispone la relazione sull'uso del  suolo  e  sulle  condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla  relazione  sullo  stato
dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  8  luglio
1986, n. 349, nonche' la relazione  sullo  stato  di  attuazione  dei
programmi  triennali  di  intervento,  di  cui  all'articolo  25,  da
allegare  alla  relazione  previsionale  e  programmatica,  ai  sensi
dell'articolo 29 della presente  legge.  La  relazione  sull'uso  del
suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico  e  la  relazione
sullo  stato  dell'ambiente  sono  redatte  avvalendosi  dei  servizi
tecnici nazionali; 
 d) provede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato
alle acque di Venezia, del Magistrato  per  il  Po  di  Parma  e  dei
provveditorati regionali alle opere  pubbliche,  alla  progettazione,
realizzazione  e  gestione  delle  opere  idrauliche  di   competenza
statale, nonche' alla organizzazione e al funzionamento  dei  servizi
di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza; 
 e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi  5  e  6,  della  legge  8
luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con  il
Ministro dell'ambiente  per  assicurare  il  coordinamento,  ad  ogni
livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli
interventi per la tutela e  l'utilizzazione  delle  acque  e  per  la
tutela dell'ambiente. 
3.  Il  Ministro  dell'ambiente  provvede,  nei  bacini  di   rilievo
nazionale   ed   interregionale,   all'esercizio    delle    funzioni
amministrative  di  competenza   statale   in   materia   di   tutela
dell'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti
di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma
1, lettere, a) ed h). 
 
          Note all'art. 5:
          -   Il   comma  6  dell'art.  1  della  legge  n.  349/1986
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di  danno ambientale) prevede che il Ministro dell'ambiente
          presenti al Parlamento, ogni due anni, la citata  relazione
          sullo stato dell'ambiente.
          -  I commi 5 e 6 dell'art. 2 della citata legge n. 349/1986
          cosi' recitano:
          "5.  Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto,
          nella predisposizione dei  piani  di  settore  a  carattere
          nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
          6.  Il  Ministro  dell'ambiente  adotta.  d'intesa  con  il
          Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie  per
          assicurare   il   coordinamento,   ad   ogni   livello   di
          pianificazione, delle funzioni di tutela  dell'ambiente  di
          cui  alla  presente  legge con gli interventi per la difesa
          del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque".