Art. 5. (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente). 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilita' del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze. 2. Il Ministro dei lavori pubblici: a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero; c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali; d) provede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonche' alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza; e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente. 3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dell'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere, a) ed h).
Note all'art. 5: - Il comma 6 dell'art. 1 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) prevede che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, ogni due anni, la citata relazione sullo stato dell'ambiente. - I commi 5 e 6 dell'art. 2 della citata legge n. 349/1986 cosi' recitano: "5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale. 6. Il Ministro dell'ambiente adotta. d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque".