Art. 5
            CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LA VISITABILITA'
5.1 RESIDENZA.
Nelle  unita' immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui
all'art.  3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su
sedia  a  ruote,  alla  zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio
igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
A   tal  fine  si  deve  assicurare  la  rispondenza  ai  criteri  di
progettazione  di  cui  ai  punti  4.1.1,  4.1.6,  4.1.9,  4.2 e alle
relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In  particolare  per  i  percorsi  orizzontali  si  vedano  anche  le
soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE
Nelle  sale  e  nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona
deve  essere  agevolmente  raggiungibile,  anche  dalle  persone  con
ridotta  o  impedita capacita' motoria, mediante un percorso continuo
in  piano  o  raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri
mezzi di sollevamento.
Qualora   le   attivita'   siano   soggette  alla  vigente  normativa
antincendio,  detta  zona deve essere prevista in posizione tale che,
nel  caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di
esodo accessibile o un "lungo sicuro statico".
In  particolare, la sala per riunioni, spettacolo e ristorazione deve
inoltre:
-  essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacita'
motoria,  in  numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o
frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
-  essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati
per  persone  su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale,
con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote;
-  essere  consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico
e,  ove  previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino
spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle  sale  per  la  ristorazione,  almeno  una zona della sala deve
essere  raggiungibile  mediante un percorso continuo e raccordato con
rampe,  dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria e deve
inoltre  essere  dotata  di  almeno  uno spazio libero per persona su
sedia a ruote.
Questo  spazio  deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di
dimensione  tale  da  garantire  la manovra e lo stazionamento di una
sedia a ruote;
-  deve  essere  consentita  l'accessibilita'  ad  almeno un servizio
igienico.
Per consentire la visitabilita' nelle sale e nei luoghi per riunioni,
spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di
cui  ai  punti  4.1,  4.2  e  4.3,  che  sono  atte  a  garantire  il
soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.3. STRUTTURE RICETTIVE
Ogni  struttura  ricettiva  (alberghi,  pensioni, villaggi turistici,
campeggi,  etc.)  deve  avere  tutte  le parti e servizi comuni ed un
determinato  numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta
o  impedita  capacita'  motoria.  Tali  stanze  devono  avere arredi,
servizi,  percorsi  e  spazi  di manovra che consentono l'uso agevole
anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora  le  stanze  non dispongano dei servizi igienici, deve essere
accessibile  sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno
un servizio igienico.
Il  numero  di  stanze  accessibili  in ogni struttura ricettiva deve
essere  di  almeno due fino a 40 o frazioni di 40, aumentato di altre
due ogni 40 stanze o frazione di 40 in piu'.
In  tutte  le  stanze  e'  opportuno  prevedere un apparecchio per la
segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La  ubicazione  delle  stanze accessibili deve essere preferibilmente
nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo
sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per  i  villaggi  turistici  e  campeggi,  oltre  ai  servizi ed alle
attrezzature  comuni,  devono  essere  accessibili almeno il 5% delle
superfici destinate alle unita' di soggiorno temporaneo con un minimo
assoluto di due unita'.
Per  consentire  la visitabilita' nelle strutture ricettive si devono
rispettare  le  prescrizioni  di  cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a
garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4. LUOGHI PER IL CULTO
I  luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le
funzioni  religiose  in  piano,  raggiungibile  mediante  un percorso
continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1.,
4.2  e  4.3,  atte  a  garantire il soddisfacimento di tale requisito
specifico.
5. ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Negli   altri   luoghi  aperti  al  pubblico  deve  essere  garantita
l'accessibilita' agli spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1,
4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi  locali,  quando  superano i 250 mq di superficie utile devono
prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
5.6. ARREDI FISSI
Per   assicurare   la  visitabilita'  gli  arredi  fissi  non  devono
costituire  ostacolo  o  impedimento  per lo svolgimento di attivita'
anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
A  riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7. VISITABILITA' CONDIZIONATA.
Negli  edifici,  unita'  immobiliari  o ambientali aperti al pubblico
esistenti,  che  non  vengano sottoposti a ristrutturazione e che non
siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilita'
contenuti  nel  presente decreto, ma nei quali esista la possibilita'
di  fruizione  mediante  personale  di  aiuto  anche per le persone a
ridotta   o   impedita   capacita'  motoria,  deve  essere  posto  in
prossimita'  dell'ingresso  un apposito pulsante di chiamata al quale
deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilita' di
cui all'art. 2 del D.P.R. 384/78.