(Norme-art. 5)
                               Art. 5 
         (Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria) 
  1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli  ufficiali
e dagli  agenti  di  polizia  giudiziaria  della  polizia  di  Stato,
dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. 
  2. Quando lo richiedono particolari  esigenze  di  specializzazione
dell'attivita' di polizia giudiziaria, su richiesta  del  procuratore
generale  presso  la  corte  di  appello  e  del  procuratore   della
Repubblica interessato, possono essere applicati presso  le  sezioni,
con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali  e
agenti di polizia  giudiziaria  di  altri  organi.  Si  osservano  le
disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili. 
  3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano  le  disposizioni
dell'articolo 10.