Art. 5.
1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai
sensi dell'articolo 2 della legge 1  giugno 1939, n. 1089 (a),  sulla
domanda  di  autorizzazione  prevista dall'articolo 13 della predetta
legge (a) la competente soprintendenza e' tenuta a  provvedere  entro
centoventi   giorni   dalla   presentazione   della   domanda,  anche
impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
 
          (a) Il testo degli articoli 2 e 13 della legge n. 1089/1939
          (Tutela delle cose di interesse artistico e storico) e'  il
          seguente:
          "Art.  2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le
          cose immobili che, a causa  del  loro  riferimento  con  la
          storia  politica,  militare, della letteratura, dell'arte e
          della  cultura  in  genere,  siano  state  riconosciute  di
          interesse  particolarmente  importante  e come tali abbiano
          formato oggetto di notificazione, in forma  amministrativa,
          del Ministro della pubblica istruzione.
          La  notifica  su richiesta del Ministero, e' trascritta nei
          registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia
          nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
          detentore della cosa a qualsiasi titolo".
          "Art.  13.  -  Chi  dispone  e  chi  esegue  il distacco di
          affreschi, stemmi,  graffiti,  iscrizioni,  tabernacoli  ed
          altri  ornamenti  di  edifici,  esposti o non alla pubblica
          vista, deve ottenere l'autorizzazione del Ministero per  la
          pubblica  istruzione,  anche  se  non  sia  intervenuta  la
          notifica del loro interesse".