Art 5.

                     Adozione dei libri di testo

  1.   Fermo   restando   quanto   disposto   dall'articolo   15  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano  libri  di  testo  in  relazione  ai quali l'editore ((si e'
impegnato))  a  mantenere  invariato  il  contenuto  nel quinquennio,
((salvo   che   per   la  pubblicazione  di  eventuali  appendici  di
aggiornamento))   da  rendere  separatamente  disponibili.  Salva  la
ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di
testo  avviene  ((nella  scuola  primaria con cadenza quinquennale, a
valere  per  il  successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di
primo  e  secondo  grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei
anni.))  11  dirigente  scolastico vigila affinche' le delibere ((dei
competenti  organi  scolastici))  concernenti l'adozione dei libri di
testo siano assunte nel rispetto del le disposizioni vigenti.
 
          Riferimenti normtivi:

              - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25
          giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria:
              «Art.  15  (Costo dei libri scolastici). - 1. A partire
          dall'anno   scolastico   2008-2009,   nel   rispetto  della
          normativa  vigente  e  fatta  salva  l'autonomia  didattica
          nell'adozione  dei  libri  di  testo  nelle  scuole di ogni
          ordine  e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica
          esistente,  i competenti organi individuano preferibilmente
          i  libri  di  testo disponibili, in tutto o in parte, nella
          rete  internet.  Gli studenti accedono ai testi disponibili
          tramite   internet,  gratuitamente  o  dietro  pagamento  a
          seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
              2.  Al  fine  di  potenziare  la  disponibilita'  e  la
          fruibilita',  a  costi  contenuti  di  testi,  documenti  e
          strumenti  didattici  da parte delle scuole, degli alunni e
          delle   loro  famiglie,  nel  termine  di  un  triennio,  a
          decorrere  dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo
          per  le  scuole  del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
          decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n. 59, e per gli
          istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle
          versioni  a  stampa,  on  line  scaricabile  da internet, e
          mista.   A   partire  dall'anno  scolastico  2011-2012,  il
          collegio    dei   docenti   adotta   esclusivamente   libri
          utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet
          o   mista.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  relative
          all'adozione   di   strumenti   didattici  per  i  soggetti
          diversamente abili.
              3.  I  libri di testo sviluppano i contenuti essenziali
          delle  Indicazioni  nazionali dei piani di studio e possono
          essere  realizzati  in sezioni tematiche, corrispondenti ad
          unita'  di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili
          di  successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di
          natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
                a)   le  caratteristiche  tecniche dei libri di testo
          nella  versione  a  stampa, anche al fine di assicurarne il
          contenimento del peso;
                b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo
          nelle versioni on line e mista;
                c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria
          e  i  tetti  di  spesa  dell'intera  dotazione libraria per
          ciascun  anno  della scuola secondaria di I e II grado, nel
          rispetto    dei    diritti   patrimoniali   dell'autore   e
          dell'editore.
              4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria
          autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.».