(( Art. 5-bis.
        Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento

  1.  Nei  termini  e  con  le modalita' fissati nel provvedimento di
aggiornamento  delle  graduatorie  ad  esaurimento da disporre per il
biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e
607,   della   legge   27   dicembre   2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni,  i  docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo
presso  le  scuole  di specializzazione per l'insegnamento secondario
(SSIS)  o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo
didattico  (COBASLID),  attivati  nell'anno  accademico  2007/2008, e
hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle
predette  graduatorie,  e sono collocati nella posizione spettante in
base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
  2.   Analogamente   sono   iscritti,   a  domanda,  nelle  predette
graduatorie  e  sono  collocati  nella posizione spettante in base ai
punteggi   attribuiti   ai  titoli  posseduti  i  docenti  che  hanno
frequentato  il  primo  corso biennale di secondo livello finalizzato
alla  formazione  dei  docenti di educazione musicale delle classi di
concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della
classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
  3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette
graduatorie   coloro   che  si  sono  iscritti  nell'anno  accademico
2007/2008  al  corso di laurea in scienze della formazione primaria e
ai  corsi  quadriennali  di  didattica  della  musica;  la riserva e'
sciolta  all'atto  del  conseguimento  dell'abilitazione  relativa al
corso  di  laurea  e  ai  corsi  quadriennali  sopra  indicati  e  la
collocazione  in  graduatoria  e'  disposta  sulla  base dei punteggi
attribuiti ai titoli posseduti.))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo dei commi 605 e 607 dell'art. 1
          della    legge   27 dicembre   2006,   n.   296,   recante:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
              «605.  Per  meglio  qualificare  il ruolo e l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore     efficacia    ed    efficienza    al    sistema
          dell'istruzione,  con uno o piu' decreti del Ministro della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
                a) nel   rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione,  a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
          criteri  e  dei parametri per la formazione delle classi al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire  ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per i
          diversi  ordini  e  gradi  di  scuola  e le diverse realta'
          territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',   alla  revisione  dei  criteri  e  parametri  di
          riferimento   ai   fini  della  riduzione  della  dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione  e  al  contrasto  degli  insuccessi scolastici
          attraverso  la  flessibilita' e l'individualizzazione della
          didattica,  anche  al  fine  di  ridurre  il fenomeno delle
          ripetenze;
                b) il  perseguimento  della sostituzione del criterio
          previsto  dall'art.  40,  comma 3,  della legge 27 dicembre
          1997,    n.   449,   con   l'individuazione   di   organici
          corrispondenti  alle  effettive  esigenze rilevate, tramite
          una  stretta  collaborazione tra regioni, uffici scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche,  attraverso  certificazioni  idonee a definire
          appropriati interventi formativi;
                c)   la   definizione   di  un  piano  triennale  per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007/2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  circa  la  concreta fattibilita' dello
          stesso,  per  complessive  150.000  unita', al fine di dare
          adeguata  soluzione al fenomeno del precariato storico e di
          evitarne  la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
          funzionali  gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
          ad  abbassare  l'eta'  media del personale docente. Analogo
          piano  di  assunzioni  a tempo indeterminato e' predisposto
          per  il  personale  docente.  Analogo piano di assunzioni a
          tempo   indeterminato   e'  predisposto  per  il  personale
          amministrativo,    tecnico   ed   ausiliario   (ATA),   per
          complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in attuazione
          dei  piani  di cui alla presente lettera sono conferite nel
          rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
          di  cui  all'art.  39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449.  Contestualmente all'applicazione del piano
          triennale,  il  Ministro della pubblica istruzione realizza
          un'attivita'  di  monitoraggio  sui  cui  risultati,  entro
          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,  riferisce  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  anche al fine di individuare nuove modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali  sistemi  di  reclutamento  del  personale docente,
          nonche'  di  verificare,  al fine della gestione della fase
          transitoria,   l'opportunita'   di  procedere  a  eventuali
          adattamenti  in  relazione  a  quanto  previsto nei periodi
          successivi.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di cui
          all'art.   1   del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
          n.  143,  sono  trasformate  in graduatorie ad esaurimento.
          Sono  fatti  salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
          da  effettuare  per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
          in   possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva  del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano,  alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  corsi  abilitanti  speciali indetti ai sensi del
          predetto  decreto-legge  n.  97 del 2004, i corsi presso le
          scuole   di  specializzazione  all'insegnamento  secondario
          (SISS),  i  corsi biennali accademici di secondo livello ad
          indirizzo  didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in  Scienza  della formazione primaria. La predetta riserva
          si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del titolo di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione   (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata  la
          valutazione  dei  titoli  e dei servizi dei docenti inclusi
          nelle  predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
          futuri  concorsi  per  esami e titoli. In correlazione alla
          predisposizione   del   piano   per  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente  lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
          2007  la  disposizione  di  cui  al punto B.3), lettera h),
          della   tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata  al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
          salva  la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
          anteriormente  alla  predetta  data. Ai docenti in possesso
          dell'abilitazione  in educazione musicale, conseguita entro
          la  data  di  scadenza  dei  termini per l'inclusione nelle
          graduatorie  permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
          privi  del  requisito di servizio di insegnamento che, alla
          data  di  entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n.
          124,  erano  inseriti  negli elenchi compilati ai sensi del
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
          1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del
          3 maggio  1996,  e'  riconosciuto il diritto all'iscrizione
          nel  secondo  scaglione  delle  graduatorie  permanenti  di
          strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
          comma 2-bis,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n.  333.  Sono  comunque  fatte salve le assunzioni a tempo
          indeterminato  gia'  effettuate  su  posti  della  medesima
          classe   di  concorso.  Sui  posti  vacanti  e  disponibili
          relativi   agli  anni  scolastici  2007/2008,  2008/2009  e
          2009/2010,  una  volta  completate  le  nomine  di  cui  al
          comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
          partecipato   alle   prove   concorsuali   della  procedura
          riservata  bandita  con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione   3 ottobre   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  -  4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
          che  abbiano  completato  la relativa procedura concorsuale
          riservata,  alla  quale  siano  stati  ammessi  per effetto
          dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
          idonei  e  non  nominati  in  relazione al numero dei posti
          previsti  dal bando. Successivamente si procede alla nomina
          dei   candidati   che   abbiano   partecipato   alle  prove
          concorsuali  delle  procedure riservate bandite con decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002
          e  con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
          abbiano  superato  il  colloquio  di ammissione ai corsi di
          formazione  previsti  dalle  medesime  procedure, ma non si
          siano  utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
          la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti
          candidati  possono  partecipare  a  domanda  ad un apposito
          periodo  di  formazione  e sono ammessi a completare l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi,  inserendosi  nelle  rispettive graduatorie dopo gli
          ultimi  graduati.  L'onere  relativo al corso di formazione
          previsto  dal  precedente periodo deve essere sostenuto nei
          limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
          fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia di
          assunzioni  di  cui  all'art.  39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997,  n. 449, sono conferite secondo l'ordine
          di  indizione  delle  medesime procedure concorsuali. Nella
          graduatoria  del  concorso riservato indetto con il decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002  sono,  altresi', inseriti,
          ulteriormente   in   coda,  coloro  che  hanno  frequentato
          nell'ambito   della   medesima   procedura   il   corso  di
          formazione,  superando  il  successivo esame finale, ma che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza;
                d) l'attivazione,   presso   gli   uffici  scolastici
          provinciali,  di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze   brevi,   con   l'obiettivo  di  ricondurre  gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali;
                e) ai   fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto  dall'art.  1,  comma 128, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
          per  i  docenti  della scuola primaria, da realizzare negli
          anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
          conseguimento     delle     competenze    necessarie    per
          l'insegnamento  della  lingua  inglese. A tale fine, per un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza;
                f) il   miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche   attraverso  la  riduzione,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico  2007/2008,  dei carichi orari settimanali delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata  professionalizzazione e di funzionale collegamento
          con il territorio).».
              «607.  La tabella di valutazione dei titoli allegata al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  4 giugno  2004,  n.  143,  e
          successive  modificazioni,  e'  ridefinita  con decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  sentito il CNPI. Il
          decreto    e'    adottato,    a   decorrere   dal   biennio
          2007/2008-2008/2009,   in   occasione  degli  aggiornamenti
          biennali  delle  graduatorie permanenti di cui all'art. 401
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
          le  valutazioni  dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
          riconosciuti   nelle  graduatorie  permanenti  relative  al
          biennio    2005/2006-2006/2007.    Sono    ridefinite,   in
          particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei
          titoli  previsti  dal punto C.11) della predetta tabella, e
          successive  modificazioni.  Ai  fini di quanto previsto dal
          precedente  periodo,  con  il  decreto  di  cui al presente
          comma sono     definiti    criteri    e    requisiti    per
          l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.».