Art. 5. Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale 1. L'autorita' emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola. 2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello (( status )) di rifugiato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato. 3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. 4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare. 5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (a), nonche' quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1304 (b), sono ridotti alla meta' per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo. 6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario gia' espulso e rientrato nel territorio dello Stato e' immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione. ----------------- (a) Il testo dell'art. 36 del R.D. n. 642/1907 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) e' il seguente: "Art. 36. - Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria. L'amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria. Il presidente puo' abbreviare il termine. Su tali domande la sezione pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine. La domanda di sopensione puo' essere presentata per la prima volta anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza". (b) Il testo dell'art. 21 e seguenti della legge n. 1034/1971 e' riportato in appendice.
Con riferimento alla nota (b) all'art. 5. Il testo dell'art. 21 e seguenti (fino all'art. 25 nonche' l'art. 32) della legge n. 1034/1971 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e' il seguente: "Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza. L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonche', anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti. Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. (La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n. 190 ( Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1985, n. 155- bis), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo comma, nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, n.d.r.)". "Art. 22. - Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare memorie, fare istanze e produrre documenti. Puo' essere anche proposto ricorso incidentale secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. Chi ha interesse nella contestazione puo' intervenire con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente legge. La domanda di intervento e' notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in segreteria entro venti giorni dalla data della notificazione. Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono presentare memorie, istanze e documenti". "Art. 23. - La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso. Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 22, fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso. Il decreto di fissazione e' notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che siano costituite in giudizio. Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni. Il presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori. L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria. Se entro il termine per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo regionale da' atto della cessata materia del contendere e prove sulle spese". "Art. 24. - La morte o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte e' costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso. Il processo deve essere riassunto, a cura della parte piu' diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue". "Art. 25. - I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura". "Art. 32. - Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'art. 1, il deposito del ricorso con le modalita' indicate nell'art. 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata. Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta. La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziche' della sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione. Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata".