Art. 5.
                    Comunicazioni agli interessati
             e norme in materia di tutela giurisdizionale
  1.  L'autorita' emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare
all'interessato  l'atto  che  lo  riguarda unitamente all'indicazione
delle modalita' di impugnazione e ad una traduzione in lingua da  lui
conosciuta,  ovvero,  ove  non  sia  possibile,  in  lingua francese,
inglese e spagnola.
  2.  Contro  i  provvedimenti di diniego del riconoscimento dello ((
status )) di rifugiato e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.
  3.  Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato
e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno e'  ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio
eletto dallo straniero.
  4.  Fatta  salva  l'esecuzione  dei  provvedimenti disposti a norma
dell'articolo 7,  comma  5,  per  motivi  di  ordine  pubblico  o  di
sicurezza  dello  Stato,  qualora  venga  proposta e notificata entro
quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  la  domanda
incidentale   di   sospensione,  l'esecuzione  del  provvedimento  di
espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino  alla  definitiva
decisione sulla domanda cautelare.
  5.  I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642  (a),  nonche'  quelli  stabiliti  agli  articoli  21  e
seguenti  della legge 6 dicembre 1971, n. 1304 (b), sono ridotti alla
meta' per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  6.   Il   provvedimento   di  espulsione  del  cittadino  straniero
extracomunitario gia' espulso e rientrato nel territorio dello  Stato
e'   immediatamente   esecutivo  anche  in  presenza  di  domanda  di
sospensione.
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   (a) Il testo dell'art. 36 del R.D. n. 642/1907 (Regolamento per la
procedura dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali  del  Consiglio  di
Stato) e' il seguente:
   "Art.  36.  - Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto
amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono  farsi
mediante  istanza  diretta  alla  sezione  giurisdizionale,  a cui fu
presentato   il   ricorso,    notificata    agli    interessati    ed
all'amministrazione e depositata nella segreteria.
   L'amministrazione  e  le  parti  interessate  possono, entro dieci
giorni dalla notifica, depositare e trasmettere  memorie  od  istanze
alla segreteria.
   Il presidente puo' abbreviare il termine.
   Su  tali  domande  la  sezione  pronuncia nella prima udienza dopo
spirato il termine.
   La domanda di sopensione puo' essere presentata per la prima volta
anche all'adunanza plenaria, la quale provvede o in linea preliminare
o contemporaneamente alla decisione della questione di competenza".
   (b)  Il  testo dell'art. 21 e seguenti della legge n. 1034/1971 e'
riportato in appendice.
 
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 5.
             Il  testo  dell'art.  21  e  seguenti  (fino all'art. 25
          nonche' l'art.  32) della legge n.  1034/1971  (Istituzione
          dei tribunali amministrativi regionali) e' il seguente:
             "Art.  21.  -  Il  ricorso  deve essere notificato tanto
          all'organo  che  ha  emesso  l'atto  impugnato  quanto   ai
          controinteressati   ai   quali   l'atto   direttamente   si
          riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di
          giorni  sessanta  da  quello  in cui l'interessato ne abbia
          ricevuta la notifica,  o  ne  abbia  comunque  avuta  piena
          conoscenza,  o,  per  gli  atti di cui non sia richiesta la
          notifica individuale, dal giorno  in  cui  sia  scaduto  il
          termine  della  pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di
          integrare le notifiche  con  le  ulteriori  notifiche  agli
          altri  controinteressati,  che siano ordinate dal tribunale
          amministrativo regionale.
             Il  ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve
          essere   depositato   nella   cancelleria   del   tribunale
          amministrativo  regionale,  entro trenta giorni dall'ultima
          notifica. Nel termine stesso deve essere  depositata  anche
          copia  del  provvedimento  impugnato,  o  quanto  meno deve
          fornire   prova   del   rifiuto   dell'amministrazione   di
          rilasciare copia del provvedimento medesimo.
             La  mancata  produzione  della  copia  del provvedimento
          impugnato non implica decadenza.
             L'amministrazione  all'atto  di costituirsi in giudizio,
          deve produrre il provvedimento impugnato nonche', anche  in
          copie  autentiche,  gli atti e i documenti in base ai quali
          l'atto e' stato emanato.
             Ove  l'amministrazione  non provveda all'adempimento, il
          presidente ordina l'esibizione degli atti e  dei  documenti
          nel tempo e nei modi opportuni.
             Analogo  provvedimento  il  presidente  ha  il potere di
          adottare    nei    confronti    di     soggetti     diversi
          dall'amministrazione  intimata  per atti e documenti di cui
          ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni  caso,
          qualora  l'esibizione  importi  una spesa, essa deve essere
          anticipata  dalla  parte  che  ha  proposto   istanza   per
          l'acquisizione dei documenti.
             Se  il  ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili
          derivanti   dall'esecuzione   dell'atto,   ne   chiede   la
          sospensione,   sull'istanza   il  tribunale  amministrativo
          regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera
          di  consiglio.  I  difensori  delle  parti  debbono  essere
          sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano  richiesta.
          (La  Corte  costituzionale, con sentenza 25 giugno 1985, n.
          190 ( Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1985, n.  155-  bis),  ha
          dichiarato l'illegittimita' costituzionale di questo comma,
          nella parte in cui, limitando  l'intervento  d'urgenza  del
          giudice  amministrativo  alla sospensione dell'esecutivita'
          dell'atto impugnato, non  consente  al  giudice  stesso  di
          adottare  nelle  controversie  patrimoniali  in  materia di
          pubblico  impiego,  sottoposte   alla   sua   giurisdizione
          esclusiva,  i  provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo
          le circostanze piu' idonei ad  assicurare  provvisoriamente
          gli  effetti della decisione sul merito, le quante volte il
          ricorrente abbia fondato motivo di temere  che  durante  il
          tempo  necessario alla prolazione della pronuncia di merito
          il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e
          irreparabile, n.d.r.)".
             "Art.  22.  -  Nel  termine di venti giorni successivi a
          quelli stabiliti per il deposito del ricorso, l'organo  che
          ha  emesso  l'atto  impugnato  e le altre parti interessate
          possono  presentare  memorie,  fare  istanze   e   produrre
          documenti.  Puo'  essere anche proposto ricorso incidentale
          secondo  le  norme  degli  articoli  37  del  testo   unico
          approvato  con  regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 44
          del  regolamento   di   procedura   avanti   alle   sezioni
          giurisdizionali del Consiglio di Stato, approvato con regio
          decreto 17 agosto 1907, n.  642.
             Chi  ha  interesse  nella contestazione puo' intervenire
          con l'osservanza delle norme di  cui  agli  articoli  37  e
          seguenti  del  regolamento di procedura avanti alle sezioni
          giurisdizionali del  Consiglio  di  Stato,  in  quanto  non
          contrastanti   con   la  presente  legge.   La  domanda  di
          intervento  e'  notificata  alle   parti   nel   rispettivo
          domicilio  di  elezione ed all'organo che ha emanato l'atto
          impugnato e deve  essere  depositata  in  segreteria  entro
          venti giorni dalla data della notificazione.
             Entro  i  successivi venti giorni le parti interessate e
          l'amministrazione possono  presentare  memorie,  istanze  e
          documenti".
             "Art.  23.  -  La  discussione  del  ricorso deve essere
          richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione  o  da
          altra  parte costituita con apposita istanza da presentarsi
          entro il termine massimo  di  due  anni  dal  deposito  del
          ricorso.
             Il  presidente, sempre che sia decorso il termine di cui
          al primo comma dell'art. 22, fissa  con  decreto  l'udienza
          per la discussione del ricorso.
             Il   decreto   di   fissazione  e'  notificato,  a  cura
          dell'ufficio di segreteria, almeno  quaranta  giorni  prima
          dell'udienza  fissata, sia al ricorrente che alle parti che
          siano costituite in giudizio.
             Le  parti possono produrre documenti fino a venti giorni
          liberi  anteriori  al  giorno  fissato  per   l'udienza   e
          presentare memorie fino a dieci giorni.
             Il  presidente  dispone,  ove  occorra,  gli  incombenti
          istruttori.
             L'istanza  di fissazione d'udienza deve essere rinnovata
          dalle  parti  o  dall'amministrazione   dopo   l'esecuzione
          dell'istruttoria.
             Se  entro  il  termine  per  la  fissazione dell'udienza
          l'amministrazione annulla o  riforma  l'atto  impugnato  in
          modo  conforme  alla  istanza  del ricorrente, il tribunale
          amministrativo regionale da' atto della cessata materia del
          contendere e prove sulle spese".
             "Art.  24.  -  La  morte o la perdita della capacita' di
          stare in giudizio di una delle  parti  private  o  del  suo
          rappresentante    legale    o   la   cessazione   di   tale
          rappresentanza produce l'interruzione del processo  secondo
          le  norme  degli  articoli  299  e  seguenti  del codice di
          procedura civile, in quanto applicabili.  Se  la  parte  e'
          costituita  a  mezzo  di  un  procuratore  o  avvocato,  il
          processo e' interrotto dal giorno della morte, radiazione o
          sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.
             Il  processo  deve  essere riassunto, a cura della parte
          piu' diligente, con apposito atto  notificato  a  tutte  le
          altre  parti,  nel  termine  perentorio  di  sei mesi dalla
          conoscenza  legale  dell'evento   interruttivo,   acquisita
          mediante  dichiarazione,  notificazione  o  certificazione;
          altrimenti, si estingue".
             "Art.  25. - I ricorsi si considerano abbandonati se nel
          corso  di  due  anni  non  sia  compiuto  alcun   atto   di
          procedura".
             "Art.  32.  -  Nei  ricorsi  da  devolversi alle sezioni
          staccate previste dall'art. 1, il deposito del ricorso  con
          le   modalita'   indicate  nell'art.  21  e  le  operazioni
          successive  vengono  effettuate  presso  gli  uffici  della
          sezione staccata.
             Le  parti,  che  reputino  che  il  ricorso debba essere
          deciso dal tribunale amministrativo regionale  sedente  nel
          capoluogo,  debbono eccepirlo all'atto della costituzione e
          comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del
          ricorso.   Il   presidente   del  tribunale  amministrativo
          regionale provvede sulla eccezione con  ordinanza  motivata
          non  impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.
             La   decisione   del  ricorso  da  parte  del  tribunale
          amministrativo regionale  sedente  nel  capoluogo  anziche'
          della  sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio
          di incompetenza della decisione.
             Il  disposto del secondo comma si applica anche nel caso
          in   cui   vengano   proposti   al   tribunale    regionale
          amministrativo   sedente   nel  capoluogo  ricorsi  che  si
          reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione  staccata".