Art. 5.
  1.  Al  fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con
le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano  norme
di  programmazione dell'attivita' di estetista e dettano disposizioni
ai comuni per  l'adozione  di  regolamenti  che  si  uniformino  alla
presente legge.