Art. 5. 
 (Pensione degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali) 
  1. La misura  dei  trattamenti  pernsionistici  da  liquidare,  con
effetto dal 1 luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni  di
cui  all'articolo  1  e'  pari,  per  ogni  anno  di   iscrizione   e
contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per  cento  del  reddito
annuo d'impresa determinato,  per  ciascun  soggetto  assicurato,  ai
sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi
agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero  di
essi, anteriori alla decorrenza della pensione. 
  2. La misura massima  della  percentuale  di  commisurazione  della
pensione al reddito di cui al comma 1 e' stabilita nell'80 per cento.
Le misure intermedie della percentuale prevista sono  pari  a  quelle
determinate nella tabella C annessa alla legge  30  aprile  1969,  n.
153. 
  3.  Le  disposizioni  sul  calcolo   delle   pensioni,   introdotte
dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12  settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, sono abrogate. 
  4. Per la determinazione della misura delle pensioni  nel  casi  in
cui il reddito imponibile ecceda il limite  massimo  pensionabile  di
cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente  e
fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai  fini  del
versamento dei contributi, le disposizioni di  cui  all'articolo  21,
comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   secondo   le   corrispondenti   percentuali   di
commisurazione ivi previste. 
  5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6  del
decreto-legge  12   settembre   1983,   n.   463,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e degli articoli
1 e 2  della  legge  12  guigno  1984,  n.  222,  e'  integrabile  al
trattamento minimo. 
  6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 e'  rivalutato
in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del  costo
della vita, calcolato dell'Istat ai fini  della  scala  mobile  delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui  il
reddito  si  riferisce  e  quello  precedente  la  decorrenza   della
pensione. 
  7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori
e' rappresentato dalla quota di reddito denunciata  per  ciascuno  di
essi ai sensi dell'articolo 1. 
  8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai  fini  dell'Irpef,
ovvero  in  presenza  di  un  reddito  inferiore  al  livello  minimo
imponibile  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1,  e'   preso   in
considerazione per ciascun anno  un  reddito  di  ammontare  pari  al
predetto livello. 
  9. I periodi di contribuzione accreditati  alle  gerstioni  di  cui
all'articolo 1 in epoca anteriore al 1 gennaio 1982 vengono computati
ai  fini   della   valutazione   della   retribuzione   pensionabile,
considerando coperti i periodi stessi, per  ciascuno  degli  anni  di
iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire  al  titolare
di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari  a  quello
indicato  nelle  tabelle  BN  e  C  allegate  alla  presente   legge,
rispettivamente, per gli artigiani  e  per  gli  esercenti  attivita'
commerciali. 
  10. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1982 e  il  30  giugno
1990, il reddito  da  attribuire  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 1, ripartito con i criteri  previsti  al  comma  5  del
medesimo articolo, e' quello corrispondente alla quota di  imponibile
che si ricava considerando versato in base alla aliquota del  12  per
cento il contributo in cifra  fissa  e  in  percentuale  dovuito  per
l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e  i  superstiti  per
ciascuno degli anni predetti. Con effetto  dal  1  luglio  1990  sono
riliquidate secondo le disposizioni della  presente  legge,  se  piu'
favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1 gennaio 1982 e il  30
giugno 1990. 
  11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1 luglio 1990
ed il 31 dicembre 1995 e' fatto salvo se  piu'  favorevole  l'importo
risultante  dal  calcolo  effettuato   secondo   le   norme   vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 5:
            -  La  tabella  C  annessa  alla  legge n. 153/1969 e' la
          seguente:
                                                           "TABELLA C
             PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE
                ALLA RETRIBUZIONE DAL 1  GENNAIO 1976
=====================================================================
Anzianita' Percentuale Anzianita' Percentuale Anzianita' Percentuale
 contri-       (1)      contri-       (1)      contri-       (1)
 butiva                 butiva                 butiva
=====================================================================
  0             -         14          28         28          56
  1             2         15          30         29          58
  2             4         16          32         30          60
  3             6         17          34         31          62
  4             8         18          36         32          64
  5            10         19          38         33          66
  6            12         20          40         34          68
  7            14         21          42         35          70
  8            16         22          44         36          72
  9            18         23          46         37          74
 10            20         24          48         38          76
 11            22         25          50         39          78
 12            24         26          52         40 ed oltre 80
 13            26         27          54
             (1)  La  frazione  di anno da' luogo ad un aumento della
          percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto
          moltiplicando  per  2  il  numero  delle settimane compreso
          nella frazione predetta".
             -  Il  testo  dei  commi  8  e 9 dell'art. 6 del D.L. n.
          463/1983 e' i seguente:
             "8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
          lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1  ottobre
          al  31  dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
          pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21  luglio
          1965,  n.  903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
          assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n. 488, e
          all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In  ogni
          caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non
          puo' superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni  anno  di
          anzianita'  contributiva utile a pensione, con applicazione
          per  le  pensioni  ai  superstiti  delle  aliquote  di  cui
          all'articolo  22  della  legge  21 luglio 1965, n. 903, ne'
          l'importo del trattamento minimo  vigente  nelle  gestioni.
          E',  tuttavia,  fatto salvo l'eventuale maggiore importo di
          pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
          norme  vigenti  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
             9.  In  attesa  della riforma del sistema pensionistico,
          per  le  pensioni  di  cui  al  comma   precedente   aventi
          decorrenza  successiva  al  1983 il coefficiente 5,74 sara'
          annualmente aggiornato, in sostituzione degli  aumenti  per
          perequazione  automatica  intervenuti  dal  1   gennaio  di
          ciascun anno, in base ai coefficienti di  cui  all'articolo
          3,  comma  undicesimo,  della legge 29 maggio 1982, n. 297,
          riferiti all'anno 1965".
             -  Il  testo  del  comma  6  dell'art. 21 della legge n.
          67/1988  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988)
          e' il seguente:
             "6.  A  decorrere  dal  1   gennaio  1988  ai fini della
          determinazione  della  misura  delle  pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  la
          retribuzione  imponibile  eccedente  il  limite  massimo di
          retribuzione    annua     pensionabile     previsto     per
          l'assicurazione  predetta  e' computata secondo le aliquote
          di cui alla allegata tabella. La quota  di  pensione  cosi'
          calcolata  si  somma  alla  pensione determinata in base al
          limite massimo suddetto e diviene,  a  tutti  gli  effetti,
          parte integrante di essa".
             -  Il  testo  dell'art.  6  del  D.L. n. 463/1983, e' il
          seguente:
             "Art.   6.   -  1.  A  decorrere  dal  1   ottobre  1983
          l'integrazione  al  trattamento  minimo  delle  pensioni  a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti,  delle  gestioni  sostitutive,  esonerative  ed
          esclusive della medesima, nonche' delle  gestioni  speciali
          per  i  commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
          mezzadri e  coloni,  della  gestione  speciale  minatori  e
          dell'Ente   nazionale   di  assistenza  per  gli  agenti  e
          rappresentanti di commercio  non  spetta  ai  soggetti  che
          posseggano  redditi  propri  assoggettabili all'imposta sul
          reddito delle persone fisiche per un  importo  superiore  a
          due  volte  l'ammontare  annuo  del  trattamento minimo del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato  in  misura
          pari  a  13 volte l'importo mensile in vigore al 1  gennaio
          di ciascun anno. Dal computo dei  redditi  sono  esclusi  i
          trattamenti  di  fine  rapporto  comunque  denominati  e il
          reddito  della  casa  di  abitazione.  Non  concorre   alla
          formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da
          integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori  autonomi
          agricoli,  il  reddito dichiarato dal titolare dell'azienda
          ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
          viene    imputato,    indipendentemente   dalla   effettiva
          percezione,  a  ciascun  componente   attivo   del   nucleo
          familiare,  in  proporzione  alla  quantita' e qualita' del
          lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in  modo
          continuativo,  attestata  con  dichiarazione  dello  stesso
          titolare dell'azienda.
             2.  Qualora  il  reddito  complessivo  risulti inferiore
          all'anzidetto   limite,   l'integrazione   al   minimo   e'
          riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento
          del limite stesso.
             3.  Fermi  restando  i  limiti  di  reddito  di  cui  ai
          precedenti commi, nel  caso  di  concorso  di  due  o  piu'
          pensioni  l'integrazione  di cui ai commi stessi spetta una
          sola volta ed e' liquidata sulla pensione  a  carico  della
          gestione  che  eroga  il trattamento minimo di importo piu'
          elevato o, a parita' di  importo,  della  gestione  che  ha
          liquidato  la  pensione  avente decorrenza piu' remota. Nel
          caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti  a
          carico  della  stessa  gestione  inferiori  al  trattamento
          minimo, l'integrazione al trattamento minimo  e'  garantita
          sulla  sola  pensione  diretta,  sempreche'  non  risultino
          superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui  una
          delle  pensioni risulti costituita per effetto di un numero
          di settimane di  contribuzione  obbligatoria,  effettiva  e
          figurativa  con esclusione della contribuzione volontaria e
          di quella afferente  a  periodi  successivi  alla  data  di
          decorrenza   della   pensione,   non   inferiore   a   781,
          l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima
          pensione.
             4.  Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma
          gli   interessati   devono   presentare    alle    gestioni
          previdenziali   di   competenza  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
             5.  Le  pensioni  non integrate al trattamento minimo di
          cui al presente articolo sono assoggettate alla  disciplina
          della  perequazione  automatica delle pensioni integrate al
          trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.
             6.  Le  pensioni  integrate  al trattamento minimo i cui
          titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
          commi   successivamente   alla  data  di  decorrenza  della
          pensione, ivi comprese quelle aventi  decorrenza  anteriore
          al  30  settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni
          di cui ai commi precedenti  dalla  cessazione  del  diritto
          alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non
          integrata e' determinato,  all'atto  della  cessazione  del
          diritto  all'integrazione, applicando all'importo in vigore
          alla data di decorrenza  della  pensione,  calcolato  sulla
          base  dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di
          rivalutazione  dei  trattamenti  minimi  di  pensione   dei
          rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.
             7.  L'importo  erogato  alla  data  della cessazione del
          diritto  all'integrazione  viene  conservato  fino  al  suo
          superamento    per    effetto    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato  ai
          sensi del comma 6.
             8.  Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
          lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1  ottobre
          al  31  dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
          pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21  luglio
          1965,  n.  903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
          assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n. 488, e
          all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In  ogni
          caso l'importo mensile della pensione cosi' determinata non
          puo' superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni  anno  di
          anzianita'  contributiva utile a pensione, con applicazione
          per  le  pensioni  ai  superstiti  delle  aliquote  di  cui
          all'articolo  22  della  legge 21 luglio 1965, n.  903, ne'
          l'importo del trattamento minimo  vigente  nelle  gestioni.
          E',  tuttavia,  fatto salvo l'eventuale maggiore importo di
          pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
          norme  vigenti  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
             9.  In  attesa  della riforma del sistema pensionistico,
          per  le  pensioni  di  cui  al  comma   precedente   aventi
          decorrenza  successiva  al  1983 il coefficiente 5,74 sara'
          annualmente aggiornato, in sostituzione degli  aumenti  per
          perequazione  automatica  intervenuti  dal  1   gennaio  di
          ciascun anno, in base ai coefficienti di  cui  all'articolo
          3,  comma  undicesimo,  della legge 29 maggio 1982, n. 297,
          riferiti all'anno 1965.
             10.  Le  disposizioni  di  cui  commi 8 e 9 si applicano
          altresi' alle pensioni aventi decorrenza  anteriore  al  1
          ottobre  1983  per  le  quali il coefficiente 5,74 e quelli
          successivi assorbono anche  gli  aumenti  per  perequazione
          automatica   intervenuti  alla  data  di  decorrenza  della
          pensione.
             10-bis.  Ai  fini  dei  commi 8, 9 e 10, per le pensioni
          aventi  decorrenza  successiva  al  30  settembre  1983,  i
          contributi  base  versati dai coltivatori diretti, coloni e
          mezzadri  si  intendono  rivalutati   secondo   l'anno   di
          riferimento con i seguenti coefficienti:
              1979   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038
              1980   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346
              1981   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003
              1982   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731
              1983   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,2126.
             10-ter.  I  trattamenti  minimi  dei lavoratori autonomi
          sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19  della  legge  30
          aprile   1969,   n.   153,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.
             11.  A  decorrere  dal  1984  gli  aumenti  annuali  del
          contributo capitario di cui all'articolo 22 della  legge  3
          giugno  1975,  n.  160,  non  modificano  l'ammontare della
          contribuzione base dovuta per l'anno 1983.
             11-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si
          applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando  vi
          siano piu' titolari.
             11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a
          se' o  ad  altri  la  corresponsione  dell'integrazione  al
          minimo  non  spettante  e'  tenuto  a versare alla gestione
          previdenziale   interessata,   a   titolo    di    sanzione
          amministrativa,   una   somma  pari  al  doppio  di  quella
          indebitamente percepita,  ancorche'  il  fatto  costituisca
          reato.
             11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al
          trattamento minimo sia stata  erogata  sulla  base  di  una
          dichiarazione  non  conforme  al  vero,  ferme  restando le
          sanzioni  previste  dalle  leggi  vigenti,   l'integrazione
          stessa   e'   annullata   o   rideterminata   nella  misura
          effettivamente spettante e la somma  indebitamente  erogata
          puo'   essere  recuperata  senza  tener  conto  dei  limiti
          stabiliti dalla normativa vigente in materia.
             11-quinquies.    Le   gestioni   previdenziali   possono
          procedere al recupero sul  trattamento  di  pensione  delle
          somme  erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti
          dalla normativa vigente".
             -  Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 222/1984
          (Revisione della disciplina dell'invalidita'  pensionabile)
          e' il seguente:
             "Art.  1  (Assegno  ordinario  di  invalidita'). - 1. Si
          considera invalido, ai fini del conseguimento  del  diritto
          ad     assegno    nell'assicurazione    obbligatoria    per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti  ed  autonomi  gestita  dall'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacita'  di
          lavoro,  in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia
          ridotta in modo permanente a causa di infermita' o  difetto
          fisico o mentale a meno di un terzo.
             2.  Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la
          riduzione  della  capacita'  lavorativa,  oltre  i   limiti
          stabiliti  dal  comma  precedente,  preesista  al  rapporto
          assicurativo, purche' vi sia stato successivo  aggravamento
          o siano sopraggiunte nuove infermita'.
             3.  L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
          e' calcolato secondo le norme in vigore  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni
          speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti
          inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni,  e'
          integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un
          importo a carico del fondo  sociale  pari  a  quello  della
          pensione  sociale  di  cui  all'articolo  26 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni.
             4.  L'integrazione di cui al comma precedente non spetta
          ai soggetti che posseggono  redditi  propri  assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          importo superiore  a  due  volte  l'ammontare  annuo  della
          pensione  sociale  di  cui  all'articolo  26 della legge 30
          aprile  1969,  n.  153,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni.  Per  i  soggetti  coniugati  e  non separati
          legalmente, l'integrazione non spetta qualora  il  reddito,
          cumulato  con quello del coniuge, sia superiore a tre volte
          l'importo della pensione sociale stessa.  Dal  computo  dei
          redditi  predetti  e'  escluso  il  reddito  della  casa di
          abitazione.
             5.  Per  l'accertamento del reddito al precedente comma,
          gli   interessati   devono   presentare    alle    gestioni
          previdenziali   di   competenza  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
             6.  L'assegno di invalidita' di cui al presente articolo
          non e' reversibile ai superstiti.  Agli  stessi  spetta  la
          pensione  di  reversibilita', in base alle norme che, nelle
          gestioni previdenziali di  competenza,  disciplinano  detta
          pensione  in  favore  dei superstiti di assicurato. Ai fini
          del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui  al
          secondo  comma  del  successivo  articolo 4, si considerano
          utili i periodi di godimento dell'assegno  di  invalidita',
          nei quali non sia stata prestata attivita' lavorativa.
             7.  L'assegno e' riconosciuto per un periodo di tre anni
          ed e' confermabile per  periodi  della  stessa  durata,  su
          domanda  del  titolare  dell'assegno, qualora permangano le
          condizioni  che  diedero  luogo  alla  liquidazione   della
          prestazione   stessa,  tenuto  conto  anche  dell'eventuale
          attivita' lavorativa svolta. La  conferma  dell'assegno  ha
          effetto  dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda
          sia presentata nel semestre antecedente tale  data,  oppure
          dal   primo   giorno   del  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione  della  domanda,  qualora  la  stessa   venga
          inoltrata   entro   i  centoventi  giorni  successivi  alla
          scadenza suddetta.
             8.  Dopo  tre  riconoscimenti  consecutivi, l'assegno di
          invalidita' e' confermato automaticamente,  ferme  restando
          le facolta' di revisione di cui al successivo articolo 9.
             9.  I  periodi  di contribuzione effettiva, volontaria e
          figurativa,   successivi   alla    decorrenza    originaria
          dell'assegno,  sono  utili  ai  fini  della liquidazione di
          supplementi secondo la disciplina  di  cui  all'articolo  7
          della  legge  23  aprile  1981,  n.  155.  In caso di nuova
          liquidazione dell'assegno di invalidita', l'ammontare dello
          stesso   sara'   determinato   in   misura   non  superiore
          all'assegno precedentemente liquidato,  incrementato  dagli
          aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto
          della contribuzione successivamente  intervenuta,  valutata
          secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.
             10.  Al  compimento dell'eta' stabilita per il diritto a
          pensione  di  vecchiaia,  l'assegno   di   invalidita'   si
          trasforma,  in presenza dei requisiti di assicurazione e di
          contribuzione, in pensione  di  vecchiaia.  A  tal  fine  i
          periodi  di  godimento dell'assegno nei quali non sia stata
          presentata attivita' lavorativa, si  considerano  utili  ai
          fini  del  diritto  e non anche della misura della pensione
          stessa.  L'importo della  pensione  non  potra',  comunque,
          essere  inferiore  a  quello dell'assegno di invalidita' in
          godimento al compimento dell'eta' pensionabile.
             11.  All'assegno  di  invalidita'  di  cui  al  presente
          articolo si  applica  la  disciplina  del  cumulo  prevista
          dall'articolo  20  della  legge  30  aprile 1969, n. 153, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             12.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, l'assegno mensile di  cui  all'articolo  13
          della  legge  30  marzo  1971, n. 118, e' incompatibile con
          l'assegno di invalidita'.
             Art.  2  (Pensione  ordinaria  di  inabilita').  - 1. Si
          considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto  a
          pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti  ed
          autonomi  gestita  dall'Istituto nazionale della previdenza
          sociale,  l'assicurato  o  il  titolare   di   assegno   di
          invalidita'  con decorrenza successiva alla data di entrata
          in vigore  della  presente  legge  il  quale,  a  causa  di
          infermita'   o   difetto   fisico   o   mentale,  si  trovi
          nell'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di   svolgere
          qualsiasi attivita' lavorativa.
             2.   La   concessione   della   pensione   al   soggetto
          riconosciuto  inabile  e'  subordinata  alla  cancellazione
          dell'interessato  dagli  elenchi  anagrafici  degli  operai
          agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori  autonomi
          e  dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a
          carico   dell'assicurazione    obbligatoria    contro    la
          disoccupazione  e  ad  ogni altro trattamento sostitutivo o
          integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia
          o   la   cancellazione   avvengano   successivamente   alla
          presentazione della domanda, le pensione e'  corrisposta  a
          decorrere  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello
          della rinuncia o della cancellazione.
             3. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti,
          e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non
          integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo,
          calcolato secondo le  norme  in  vigore  nell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle  gestioni
          speciali  dei  lavoratori  autonomi, e da una maggiorazione
          determinata in base ai seguenti criteri:
               a)    per   l'iscritto   nell'assicurazione   generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  dei  lavoratori dipendenti, la maggiorazione e'
          pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e  quello
          che  gli  sarebbe  spettato  sulla  base della retribuzione
          pensionabile,  considerata  per  il  calcolo   dell'assegno
          medesimo  con  un'anzianita'  contributiva  aumentata di un
          periodo pari a quello compreso tra la  data  di  decorrenza
          della  pensione  di  inabilita'  e  la  data  di compimento
          dell'eta' pensionabile. In ogni  caso,  non  potra'  essere
          computata un'anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
               b)   per   l'iscritto   nelle  gestioni  speciali  dei
          lavoratori  autonomi,  la  misura  della  maggiorazione  e'
          costituita  dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e
          quello che gli sarebbe  spettato  al  compimento  dell'eta'
          pensionabile,  considerando il periodo compreso tra la data
          di decorrenza della pensione di inabilita'  e  la  data  di
          compimento  di  detta  eta'  coperto  da  contribuzione  di
          importo corrispondente  a  quello  stabilito  nell'anno  di
          decorrenza  della  pensione per i lavoratori autonomi della
          categoria   alla   quale   l'assicurato   ha   contribuito,
          continuativamente  o  prevalentemente, nell'ultimo triennio
          di lavoro autonomo.
             4.  Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi
          secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
             5.  La  pensione  di  inabilita'  e' incompatibile con i
          compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato  in
          Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione
          della   pensione.   E',   altresi',    incompatibile    con
          l'iscrizione   negli   elenchi   anagrafici   degli  operai
          agricoli, con l'iscrizione  negli  elenchi  nominativi  dei
          lavoratori  autonomi  o  in  albi  professionali  e  con  i
          trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo
          o integrativo  della  retribuzione.  Nel  caso  in  cui  si
          verifichi  una delle predette cause di incompatibilita', il
          pensionato  e'  tenuto  a  darne  immediata   comunicazione
          all'ente  erogatore  che  revoca  la pensione di inabilita'
          sostituendola, sempreche' ne ricorrano le  condizioni,  con
          l'assegno  di  cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo
          giorno    del    mese     successivo     al     verificarsi
          dell'incompatibilita'   medesima.   Nel  caso  in  cui  sia
          riconosciuto il  diritto  all'assegno  di  invalidita',  la
          restituzione  delle  somme indebitamente percepite da parte
          dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
          l'importo   della   pensione   di   inabilita'   e   quello
          dell'assegno di invalidita'.
             6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro
          o malattia professionale da  cui  derivi  il  diritto  alla
          relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e
          b) del terzo comma e' corrisposta  soltanto  per  la  parte
          eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.