Art. 5. 
  1. Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
assegnare  a  se'  o   altro   dipendente   addetto   all'unita'   la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento  nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
provvedimento finale. 
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma
1,  e'  considerato  responsabile   del   singolo   procedimento   il
funzionario preposto alla unita' organizzativa  determinata  a  norma
del comma 1 dell'articolo 4. 
  3.  L'unita'  organizzativa  competente   e   il   nominativo   del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.