Art. 5. 1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne da' subito comunicazione all'autorita' giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. Salvo diverse disposizioni dell'autorita' giudiziaria, l'unita' sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorita' giudiziaria perche' questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.