Art. 5. 
                       (Compiti istituzionali) 
  1. Il Corpo  di  polizia  penitenziaria  espleta  tutti  i  compiti
conferitigli dalla presente legge, dalla legge  26  luglio  1975,  n.
354, dal regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro  successive  modificazioni,
nonche' dalle altre leggi e regolamenti. 
  2.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria  attende  ad   assicurare
l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della liberta'  personale;
garantisce l'ordine all'interno degli istituti di  prevenzione  e  di
pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi
di  lavoro,  alle  attivita'  di  osservazione   e   di   trattamento
rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta  il  servizio  di
traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di  piantonamento
dei detenuti ed internati  ricoverati  in  luoghi  esterni  di  cura,
secondo le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 4. 
  3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo
comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti  al  Corpo
di polizia penitenziaria non possono  comunque  essere  impiegati  in
compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto. 
  4. Fino a quando le esigenze di servizio  non  saranno  soddisfatte
dal personale di corrispondente  profilo  professionale  preposto  ad
attivita' amministrative, contabili e patrimoniali,  e  comunque  non
oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
il personale appartenente al Corpo degli  agenti  di  custodia  e  al
ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, espleta le suddette attivita', continua,
salve eventuali esigenze di sevizio e fermo restando  l'inquadramento
cui ha diritto, a svolgere le attivita' nelle quali e' impiegato. 
  5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda,
a domanda e previa prova  pratica,  nelle  corrispondenti  qualifiche
funzionali, amministrative, contabili e  patrimoniali,  in  relazione
alle mansioni  esercitate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, fino alla copertura di non  oltre  il  30  per  cento
delle relative dotazioni organiche. 
 
          Note all'art. 5, commi 1 e 3:
            -  La  legge  n.  354/1975  reca  "Norme sull'ordinamento
          penitenziario e sulla esecuzione delle misure  privative  e
          limitative della liberta'".
            -  Il  D.P.R.  n.  431/1976,  modificato  con  D.P.R.  n.
          248/1989,  concerne  l'approvazione  del   regolamento   di
          esecuzione della citata legge n.  354/1975.
            -  La  Legge  n.  121/1981, recante il "Nuovo ordinamento
          dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza"  e'  stata
          modificata   dalla   legge   n.  675/1981,  recante  "Norme
          integrative della legge 1o aprile 1981, n. 121,  sul  nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",
          dalla legge n. 569/1982, recante "Disposizioni  concernenti
          taluni  ruoli  del  personale  della  Polizia  di  Stato  e
          modifiche  relative  ai  livelli  retributivi   di   alcune
          qualifiche  e  all'art.  79  della legge 1o aprile 1981, n.
          121"  e  dalla  legge  n.   688/1986,   recante   ulteriori
          "Modifiche e integrazioni alla legge 1o aprile 1981, n. 121
          e relativi decreti di  attuazione,  sul  nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
            Il   testo   aggiornato   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, suppl.  ord. n. 7 e 10 del 10 gennaio  1987.  Il
          testo vigente dell'art. 16 e' il seguente:
            "Art.  16  (Forze  di  polizia).  -  Ai fini della tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  Polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze:
            a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio
          permanente di pubblica sicurezza;
            b)  il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al
          mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
            Fatte  salve le rispettive attribuzioni e le normative di
          vigenti ordinamenti,  sono  altresi'  forze  di  polizia  e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi di ordine e di sicurezza pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
            Le  forze  di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso".