Art. 5. 
                           Pene accessorie 
  1. La condanna per i reati previsti dagli articoli 1 e 2 importa il
divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a
due anni. 
  2.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  1,  e  in  quelli  previsti
dall'articolo 2 qualora venga inflitta la pena detentiva, la condanna
importa anche la pubblicazione della sentenza.