Art. 5. 
                         Risorse economiche 
  1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per  il  loro  funzionamento  e  per  lo  svolgimento  della  propria
attivita' da: 
    a) contributi degli aderenti; 
    b) contributi di privati; 
    c) contributi dello Stato, di enti  o  di  istituzioni  pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di  specifiche  e  documentate
attivita' o progetti; 
    d) contributi di organismi internazionali; 
    e) donazioni e lasciti testamentari; 
    f) rimborsi derivanti da convenzioni; 
    g)  entrate  derivanti  da  attivita'  commerciali  e  produttive
marginali. 
  2.  Le  organizzazioni  di  volontariato,  prive  di   personalita'
giuridica, iscritte nei  registri  di  cui  all'articolo  6,  possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti  per  lo
svolgimento della propria attivita'. Possono inoltre, in deroga  agli
articoli 600 e 786 del codice  civile,  accettare  donazioni  e,  con
beneficio  d'inventario,  lasciti  testamentari,  destinando  i  beni
ricevuti e le loro  rendite  esclusivamente  al  conseguimento  delle
finalita' previste  dagli  accordi,  dall'atto  costitutivo  e  dallo
statuto. 
  3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni.  Ai
fini della  trascrizione  dei  relativi  acquisti  si  applicano  gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile. 
  4. In caso di  scioglimento,  cessazione  ovvero  estinzione  delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni  di  volontariato  operanti  in
identico o analogo settore, secondo le  indicazioni  contenute  nello
statuto o negli accordi degli aderenti, o, in  mancanza,  secondo  le
disposizioni del codice civile. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  Si trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e
          2660 del codice civile:
             "Art. 600 (Enti non riconosciuti). - Le  disposizioni  a
          favore  di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se
          entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile
          non e' fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
             Fino a quando l'ente non e'  costituito  possono  essere
          promossi gli opportuni provvedimenti conservativi".
             "Art.  786  (Donazione  a  ente  non riconosciuto). - La
          donazione a favore di  un  ente  non  riconosciuto  non  ha
          efficacia,  se  entro  un anno non e' notificata al donante
          l'istanza per ottenere il riconoscimento. La  notificazione
          produce  gli  effetti  indicati dall'ultimo comma dell'art.
          782.
             Salvo  diversa  disposizione  del  donante,   i   frutti
          maturati   prima   del  riconoscimento  sono  riservati  al
          donatario".
             "Art.  2659  (Nota  di  trascrizione).  - Chi domanda la
          trascrizione  di  un  atto  tra  vivi  deve  presentare  al
          conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
          del  titolo,  una  nota  in  doppio  originale, nella quale
          devono essere indicati:
              1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita
          e il numero di codice fiscale delle parti, nonche'  il  re-
          gime  patrimoniale  delle  stesse,  se  coniugate,  secondo
          quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo  o  da
          certificato    dell'ufficiale    di    stato   civile;   la
          denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero  di
          codice  fiscale  delle  persone  giuridiche, delle societa'
          previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro  V  e
          delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per
          queste  ultime  e  per  le  societa'  semplici, anche delle
          generalita' delle  persone  che  le  rappresentano  secondo
          l'atto costitutivo;
              2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data
          del medesimo;
              3)  il  cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
          ricevuto l'atto  o  autenticato  le  firme,  o  l'autorita'
          giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
              4)  la  natura  e  la  situazione  dei  beni  a  cui si
          riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.
          2826.
             Se  l'acquisto,  la  rinunzia  o  la  modificazione  del
          diritto  sono  sottoposti  a  termine o a condizione, se ne
          deve  fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione.   Tale
          menzione  non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
          trascrive, la condizione sospensiva si e' verificata  o  la
          condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale
          e'  scaduto  (Articolo  cosi'  sostituito dall'art. 1 della
          legge 27 febbraio 1985, n. 52)".
             "Art. 2660  (Trascrizione  degli  acquisti  a  causa  di
          morte).  -  Chi  domanda  la  trascrizione di un acquisto a
          causa di  morte  deve  presentare,  oltre  l'atto  indicato
          dall'art.  2648,  il certificato di morte dell'autore della
          successione  e  una  copia  o  un  estratto  autentico  del
          testamento, se l'acquisto segue in base a esso.
             Deve  anche  presentare una nota in doppio originale con
          le seguenti indicazioni:
              1) il cognome e il nome, il luogo e la data di  nascita
          dell'erede   o   legatario  e  del  defunto  (Numero  cosi'
          sostituito dall'art. 2 della legge  27  febbraio  1985,  n.
          52);
              2) la data di morte;
              3)  se la successione e' devoluta per legge, il vincolo
          che univa all'autore  il  chiamato  e  la  quota  a  questo
          spettante;
              4)  se  la  successione  e' devoluta per testamento, la
          forma  e  la  data  del  medesimo,  il  nome  del  pubblico
          ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
              5)   la   natura  e  la  situazione  dei  beni  con  le
          indicazioni richieste dall'art. 2826;
              6) la condizione o il  termine  qualora  siano  apposti
          alla  disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato
          dal secondo  comma  del  precedente  articolo,  nonche'  la
          sostituzione  fidecommissaria, qualora sia stata disposta a
          norma dell'art. 692".