Art. 5.
Tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle
autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici
esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e
di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore
al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di latte, di dolciumi,
compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di
gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi
similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da
ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed
esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico
superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi
operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di
attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere
temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno,
nonche' nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente
ai sensi dell'articolo 6, puo' temporaneamente ed eccezionalmente
estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore
al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonche' le
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative a livello nazionale, puo' modificare le tipologie
degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalita' e
produttivita' del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta' di
vendere per asporto le bevande nonche', per quanto riguarda gli
esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e,
per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera
b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di
gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attivita' di vendita e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al
minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo' essere
venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito
dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio
1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.
6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu'
autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1,
fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere
trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa
la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.
Note all'art. 5:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 269/1989 reca: "Disciplina del trattamento
e commercializzazione del latte alimentare vaccino".