Art. 5. 
                      Tipologia degli esercizi 
  1.  Anche  ai  fini   della   determinazione   del   numero   delle
autorizzazioni rilasciabili in ciascun  comune  e  zona,  i  pubblici
esercizi di cui alla presente legge sono distinti in: 
    a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di  pasti  e
di bevande, comprese quelle aventi un contenuto  alcoolico  superiore
al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole
calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
    b) esercizi per la somministrazione di bevande,  comprese  quelle
alcooliche di qualsiasi gradazione, nonche' di  latte,  di  dolciumi,
compresi i generi di  pasticceria  e  gelateria,  e  di  prodotti  di
gastronomia  (bar,  caffe',  gelaterie,   pasticcerie   ed   esercizi
similari); 
    c)  esercizi  di  cui  alle  lettere  a)  e   b),   in   cui   la
somministrazione  di  alimenti  e   di   bevande   viene   effettuata
congiuntamente ad attivita' di trattenimento  e  svago,  in  sale  da
ballo, sale da  gioco,  locali  notturni,  stabilimenti  balneari  ed
esercizi similari; 
    d) esercizi di cui alla lettera  b),  nei  quali  e'  esclusa  la
somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione. 
  2. La somministrazione di bevande  aventi  un  contenuto  alcoolico
superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi
operanti  nell'ambito  di  impianti  sportivi,  fiere,  complessi  di
attrazione  dello  spettacolo  viaggiante  installati  con  carattere
temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi  di  convegno,
nonche' nel corso di manifestazioni sportive o  musicali  all'aperto.
Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione  competente
ai sensi dell'articolo 6,  puo'  temporaneamente  ed  eccezionalmente
estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore
al 21 per cento del volume. 
  3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto,  adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sentite le organizzazioni  nazionali  di  categoria  nonche'  le
associazioni   dei   consumatori   e   degli   utenti    maggiormente
rappresentative a livello nazionale,  puo'  modificare  le  tipologie
degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla  funzionalita'  e
produttivita' del servizio da rendere ai consumatori. 
  4. Gli esercizi di cui  al  presente  articolo  hanno  facolta'  di
vendere per asporto le  bevande  nonche',  per  quanto  riguarda  gli
esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano  e,
per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1,  lettera
b), i prodotti di gastronomia e i  dolciumi,  compresi  i  generi  di
gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attivita'  di  vendita  e'
sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di  vendita  al
minuto. 
  5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo'  essere
venduto  per  asporto  a  condizione  che  il  titolare  sia   munito
dell'autorizzazione alla vendita  prescritta  dalla  legge  3  maggio
1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima. 
  6. E' consentito il rilascio,  per  un  medesimo  locale,  di  piu'
autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1,
fatti  salvi  i  divieti  di  legge.  Gli  esercizi  possono   essere
trasferiti da tale locale ad altra sede anche  separatamente,  previa
la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La legge n. 269/1989 reca: "Disciplina del trattamento
          e commercializzazione del latte alimentare vaccino".