ART. 5. 
                      Attuazione del programma; 
                         poteri sostitutivi 
 
1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del  programma  e
propone al Comitato le variazioni ritenute  necessarie.  In  caso  di
ritardi  nell'attuazione  del   programma   tali   da   pregiudicarne
gravemente  le  finalita',  il  Ministro  dell'ambiente,  sentita  la
Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie  e  fissa  un
termine per la loro adozione decorso  il  quale,  previo  parere  del
Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede
in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta. 
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a  tenere  aggiornato  l'elenco
ufficiale delle aree protette e rilascia le relative  certificazioni.
A tal fine le regioni e gli altri soggetti  pubblici  o  privati  che
attuano forme di protezione naturalistica  di  aree  sono  tenuti  ad
informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalita' indicate dal
Comitato. 
3.  L'iscrizione  nell'elenco  ufficiale  delle  aree   protette   e'
condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.