Art. 5. 1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano gia' state effettuate. L'offerta non puo' riguardare nemmeno ricerche che siano gia' in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione, sia in proprio con finanziamento pubblico. L'offerta, altresi', non puo' riguardare attivita' di formazione oggetto di altri interventi pubblici. 2. Le attivita' di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma tre e comma quattro. 3. Le societa' di ricerca - ex art. 2, lettera d), della legge n. 46/1982 - ed i consorzi - ex art. 2, lettere b) e f), della legge n. 46/1982 - possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attivita' di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati. 4. L'offerta puo' prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attivita' venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attivita' di formazione i soggetti proponenti si avvalgono, tra le altre, delle strutture universitarie e post- universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle societa' di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero di detta parte di attivita'. 5. Le offerte riguardanti i temi da sviluppare nelle aree meridionali, individuati nel precedente art. 1, in relazione al vincolo di traduzione industriale dei risultati in detti territori, vincolo che costituisce condizione aggiuntiva per la cessione del diritto di utilizzazione dei risultati stessi di cui al punto 13 dello schema di capitolato tecnico, devono quantificare, in particolare, gli effetti della industrializzazione in termini produttivi ed occupazionali per il Mezzogiorno.