Art. 5-bis.
(( 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le   ))
(( espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o        ))
(( interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni,     ))
(( delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di     ))
(( diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque            ))
(( preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati ))
(( di pubblica utilita', l'indennita' di espropriazione per le     ))
(( aree edificabili e' determinata a norma dell'articolo 13, terzo ))
(( comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 )) (a), ((          ))
(( sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo        ))
(( decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli  ))
(( 24 e seguenti del testo unico delle imposte                     ))
(( sui redditi, approvato con decreto del Presidente della         ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 )) (b). (( L'importo cosi'  ))
(( determinato e' ridotto del 40 per cento.                        ))
(( 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto      ))
(( espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene. In  ))
(( tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1.         ))
(( 3. Per la valutazione della edificabilita' delle aree, si       ))
(( devono considerare le possibilita' legali ed effettive di       ))
(( edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo  ))
(( preordinato all'esproprio.                                      ))
(( 4. Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, ))
(( non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme ))
(( di cui al tiolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e       ))
(( successive modificazioni ed integrazioni )) (c).                ))
(( 5. Con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei      ))
(( lavori pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto ))
(( 1988, n. 400 )) (d), (( sono definiti i criteri e i requisiti   ))
(( per l'individuazione dell'edificabilita' di fatto di cui al     ))
(( comma 3.                                                        ))
(( 6. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia       ))
(( di determinazione dell'indennita' di espropriazione non si      ))
(( applicano ai procedimenti per i quali l'indennita' predetta sia ))
(( stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o    ))
(( sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data  ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto.                                                        ))
(( 7. Nella determinazione dell'indennita' di espropriazione per i ))
(( procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui al    ))
(( presente articolo. ))                                           ))
 
             (a) Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 2892/1885
          (Risanamento   della   citta'   di   Napoli)  prevede  che:
          "L'indennita'  dovuta   ai   proprietari   degli   immobili
          espropriati sara' determinata sulla media del valore venale
          e  dei  fitti  coarcevati dell'ultimo decennio purche' essi
          abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno  di
          locazione".
             (b) L'art. 24 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art.
          23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, cosi' recita:
             "Art.  24  (Reddito  dominicale  dei  terreni).  - 1. Il
          reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del
          reddito medio ordinario ritraibile dal  terreno  attraverso
          l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 29.
             2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i
          terreni  che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani,
          quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonche' quelli
          produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del
          comma 2 dell'art. 51".
             Gli   articoli   25,   26,   27   e    28    riguardano,
          rispettivamente,  la determinazione del reddito dominicale;
          le  variazioni  del  reddito  dominicale;  la  denuncia   e
          decorrenza   delle   variazioni;  le  perdite  per  mancata
          coltivazione e per eventi naturali.
             (c)  La   legge   n.   865/1971   reca:   "Programmi   e
          coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme
          sulla espropriazione per pubblica  utilita';  modifiche  ed
          integrazioni  alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile
          1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed  autorizzazione
          di   spesa   per   interventi   straordinari   nel  settore
          dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata".  Il
          titolo  II  concerne norme sull'espropriazione per pubblica
          utilita'.
             (d) Il comma 3 dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.