Art. 5. 
  1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano  acquista
la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi
nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data  del
matrimonio,  se  non  vi  e'  stato  scioglimento,   annullamento   o
cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.