Art. 5. 
                         Crediti di imposta 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1,  possono  richiedere,
in luogo dei contributi previsti  dal  medesimo  articolo  4,  ed  in
misura ad essi equivalente, di usufruire di  crediti  di  imposta  ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge
5 ottobre 1991, n. 317. 
  2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma  1  si
applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  10  della  legge  5
ottobre 1991, n. 317. Con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite  le  relative
modalita' di attuazione. 
 
          Nota all'art. 5:
             - Si trascrive, nell'ordine, il testo degli articoli  10
          e  11 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione
          e lo sviluppo delle piccole imprese):
             "Art. 10 (Credito d'imposta: norme di attuazione). -  1.
          Ai  fini  della concessione del credito di imposta previsto
          dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui  all'art.  1,
          commi  3  e  4, dichiarano al Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato l'importo dei costi  sostenuti
          con  riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento
          di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli
          7 e 8 ovvero all'entita' delle  partecipazioni  assunte  ai
          sensi dell'art. 3, comma 1.
             2.   Alla   dichiarazione   del   legale  rappresentante
          dell'impresa deve  essere  allegata  una  certificazione  -
          sottoscritta  dal presidente del collegio sindacale ovvero,
          in  mancanza,  da  un  revisore   dei   conti   o   da   un
          professionista     iscritto     nell'albo    dei    dottori
          commercialisti  o  in  quello  dei  ragionieri   e   periti
          commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione
          o  dell'acquisto  di beni di nuova costruzione ovvero della
          partecipazione, la regolarita' documentale dei  medesimi  e
          la  loro  conformita' alle tipologie previste dall'art.  3,
          comma 1, dall'art. 5, comma 1,  dall'art.  7,  comma  1,  e
          dall'art.    8.  La  predetta  certificazione  deve  essere
          corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere  o
          da  un  perito  industriale  iscritto  nei  rispettivi albi
          professionali.
             3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  forma  un
          elenco  secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data
          di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso  di
          ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine
          di  quindici  giorni dal ricevimento della dichiarazione il
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli
          6,  comma  2,  7, comma 4, 8, comma 7, 9, comma 2, entro le
          quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica
          all'impresa la concessione del credito d'imposta.
             4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui  al
          comma  3  solo  se corredate della certificazione di cui al
          comma 2.
             5.   Per   le  dichiarazioni  collocate  nella  medesima
          posizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  3,  qualora  le
          disponibilita'   finanziarie   residue  non  permettano  la
          concessione del beneficio nella  misura  determinata  dagli
          articoli  6,  7,  8  e  9,  il Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  ne  dispone  la   riduzione
          percentuale  in  eguale  misura, salva l'integrazione - per
          gli anni 1991 e 1992 - con i  fondi  stanziati  per  l'anno
          successivo, in applicazione del comma 8.
             6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese
          che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.
             7.  Con  proprio  decreto  da  pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale, il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  rende  noto  l'avvenuto esaurimento degli
          stanziamenti   previsti   per   ciascuna   annualita'    e,
          contestualmente,   trasferisce  allo  stato  di  previsione
          dell'entrata   le   somme   corrispondenti    all'ammontare
          complessivo  dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.
          In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti,
          il  predetto  trasferimento  e'  disposto   alla   chiusura
          dell'esercizio finanziario.
             8.   Alle   imprese   non   ammesse,   o   ammesse  solo
          parzialmente,  ai  benefici  per   mancanza   di   capienza
          finanziaria,  il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto, con
          priorita' nella formazione dell'elenco di cui al  comma  3,
          negli   anni   successivi   nei   limiti   delle   relative
          disponibilita' finanziarie.
             9.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro
          il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  l'elenco contenente i
          beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
             10.  Con  decreti  del  Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sono stabilite le modalita' di attuazione
          delle disposizioni contenute nel presente articolo".
             "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. Ai  fini  della
          formazione  del  reddito di impresa il credito d'imposta di
          cui agli articoli 6, 7,  8  e  9  e  i  contributi  di  cui
          all'art.  12  sono  considerati  sopravvenienze  attive del
          periodo d'imposta in cui  sono  stati  concessi,  ai  sensi
          dell'art.   55,  comma  3,  lettera  b),  del  testo  unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917.
             2. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9
          e  i  contributi  di  cui  all'art.  12  non  costituiscono
          corrispettivi ai  sensi  dell'art.  13,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24.
             3. Il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9
          deve   essere   indicato,   a   pena  di  decadenza,  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
          corso del quale e' concesso il  beneficio  ai  sensi  della
          comunicazione  di cui all'art. 10, comma 3, che deve essere
          allegata alla medesima dichiarazione  dei  redditi.    Esso
          puo' essere fatto valere ai fini del pagamento dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta lo-
          cale sui redditi (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta
          dovuta  per  il  periodo  d'imposta  nel corso del quale il
          credito e' concesso; l'eventuale eccedenza e' computata  in
          diminuzione  dell'imposta  relativa  ai  periodi di imposta
          successivi, ma non oltre il quarto, ovvero e' computata  in
          diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti
          dell'IVA  successivi alla presentazione della dichiarazione
          dei redditi nella quale il credito e' stato indicato.
             4. A far data  dalla  comunicazione  al  Ministro  delle
          finanze  di cui all'art. 13, comma 1, decorre il termine di
          cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e  all'art.  17  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive modificazioni, ai fini del recupero del  credito
          d'imposta  non  spettante. Sulle somme dovute a tale titolo
          si applicano gli interessi nella misura stabilita dal comma
          5 dell'art.  13".