Art. 5.
 
  1.  Sono  abrogate  le  disposizioni  incompatibili con il presente
decreto.
  2. Per le finalita' previste dal presente decreto, (( salvo  quanto
disposto ai commi 2- bis e 2- ter dell'articolo 3, )) e' autorizzata,
per  il  1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante
riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione  del  Ministero
per i beni culturali e ambientali.
  3.  Per gli anni successivi, le facolta' di cui agli articoli 2 e 3
di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere
esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto  di  quanto
disposto dall'articolo 4.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.