Art. 5 (a).
           Regolamentazione della circolazione in generale
  1. Il Ministro dei lavori pubblici puo'  impartire  ai  prefetti  e
agli  enti  proprietari  delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione  sulle
strade di cui all'art. 2.
  2.  In  caso  di  inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei
lavori pubblici puo' diffidare gli enti  proprietari  ad  emettere  i
relativi  provvedimenti.  Nel  caso  in  cui gli enti proprietari non
ottemperino nel termine indicato, il  Ministro  dei  lavori  pubblici
dispone,   in   ogni   caso  di  grave  pericolo  per  la  sicurezza,
l'esecuzione delle opere  necessarie,  con  diritto  di  rivalsa  nei
confronti degli enti medesimi.
  3.  I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso  gli  organi  competenti  a
norma  degli  articoli  6  e 7, con ordinanze motivate e rese note al
pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi
dal comando militare  territoriale  di  regione  e'  ammesso  ricorso
gerarchico al Ministro della difesa.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 3 del D.Lgs. n. 360/1993.