Art. 5.
 
                     Abbuoni per perdite e cali
  1.  In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa
che  si  trovano  in  regime  sospensivo,   e'   concesso   l'abbuono
dell'imposta  quando  e'  provato che la perdita o la distruzione dei
prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per  forza  maggiore.  Salvo
che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso
soggetto  passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso
fortuito ed alla forza maggiore.
  2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute,  in
regime   sospensivo,  durante  il  processo  di  fabbricazione  o  di
lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui e'
gia' sorta  l'obbligazione  tributaria,  l'abbuono  e'  concesso  nei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
  3.  Per  i  cali  naturali  e  tecnici si applicano le disposizioni
previste dalla normativa doganale.
  4. La disciplina dei cali di  trasporto  si  applica  anche  per  i
trasporti  provenienti  dagli  Stati membri della Comunita' economica
europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.