Art. 5. Abbuoni per perdite e cali 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando e' provato che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. 2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunita' economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.