Art. 5. 
  Disposizioni relative allo svolgimento di attivita' negli edifici 
  1. E' vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas,
di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene,  di
apparecchi a incandescenza senza protezione, nonche' il  deposito  di
sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni. 
  2. E' vietato il deposito di  sostanze  infiammabili  in  quantita'
eccedenti il normale uso giornaliero, qualora  le  medesime  sostanze
debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attivita'  di
restauro delle opere ivi  presenti.  Negli  ambienti  ove  e'  svolta
l'attivita' di restauro devono essere utilizzati impianti  elettrici,
anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano  cause
di pericolo. 
  3. Gli elementi di  arredo  combustibili,  posti  in  ogni  singolo
ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati  anche  in
allegato al certificato di prevenzione incendi,  non  possono  essere
incrementati. Non sono considerati elementi  di  arredo  gli  oggetti
esposti al pubblico. 
  4. Negli atri, nei corridoi di  disimpegno,  nelle  scale  e  nelle
rampe, non possono essere  posti  elementi  di  arredo  combustibili,
oltre al carico di incendio esistente costituito  dalle  strutture  e
dal materiale  esposto,  riportato  nel  certificato  di  prevenzione
incendi. 
  5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attivita' dopo  la  data
di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano  ampliate
le aree ove le attivita' sono svolte, il carico  d'incendio  relativo
agli arredi e al materiale da  esporre,  di  tipo  combustibile,  con
esclusione delle strutture e degli  infissi  combustibili  esistenti,
non possono superare i dieci chili di quantita' equivalente di  legno
per metro quadrato in ogni singolo  ambiente.  I  nuovi  elementi  di
arredo  combustibili,  che  siano  successivamente  introdotti  negli
ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al
fuoco: 
   a) i materiali di rivestimento  dei  pavimenti  devono  essere  di
classe non superiore a 2; 
   b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e
gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1; 
   c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. 
  I materiali citati dovranno  essere  certificati  nella  prescritta
classe di reazione al fuoco secondo  le  specificazioni  del  decreto
ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
25 agosto 1984, n. 234). 
 
          Nota all'articolo 5:
             - Negli articoli sopra citati, componenti il capo II del
          regolamento,   sono  fornite  disposizioni  di  prevenzione
          antincendio  attinenti  ad  argomenti   specifici:   misure
          precauzionali  per  lo  sfollamento del pubblico in caso di
          emergenza; divieti e prescrizioni per le  attivita'  svolte
          negli  edifici  disciplinati  dal regolamento; prescrizioni
          per i depositi; richiamo alle disposizioni di sicurezza em-
          anate  dal  Ministro  dell'interno per le aree di servizi a
          rischio specifico (centrali termiche,  autorimesse,  gruppi
          elettrogeni,  ecc.);  richiamo alla legislazione in materia
          di  impianti  elettrici;  specificazioni   dei   mezzi   di
          spegnimento,  di cui, a norma del regolamento in questione,
          devono  essere  dotati   gli   edifici   disciplinati   dal
          regolamento medesimo.