Art. 5 
               Finalita' e destinatari della vigilanza 
 
  1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a  esse
attribuiti dal presente decreto  legislativo,  avendo  riguardo  alla
sana e prudente  gestione  dei  soggetti  vigilati,  alla  stabilita'
complessiva,  all'efficienza  e  alla  competitivita'   del   sistema
finanziario nonche'  all'osservanza  delle  disposizioni  in  materia
creditizia. 
  2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei  gruppi
bancari e degli intermediari finanziari. 
  3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri  poteri  a
esse attribuiti dalla legge.