Art. 5. 
                      Scioglimento dei consigli 
  1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato: 
    a) nel caso di gravi e persistenti  violazioni  di  legge  o  per
gravi motivi di ordine pubblico; 
    b)  quando  non   ne   possa   essere   assicurato   il   normale
funzionamento; 
    c) quando non sia approvato nei termini il bilancio preventivo  o
il conto consuntivo; 
    d)  nel  caso  di  mancata  elezione  del   presidente   di   cui
all'articolo 16, comma 1. 
  2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,  trascorso  il
termine entro il quale il bilancio preventivo o il  conto  consuntivo
devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla  giunta
il relativo progetto, il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato nomina un commissario con il compito di  predisporre
il progetto stesso per  sottoporlo  al  consiglio.  In  tal  caso,  e
comunque quando il consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  il
progetto di bilancio preventivo o  di  conto  consuntivo  predisposto
dalla  giunta,  il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato assegna al  consiglio,  con  lettera  notificata  ai
singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni  per  la
loro approvazione, decorso  il  quale  dispone  lo  scioglimento  del
consiglio. 
  3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina  di  un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.