Art. 5.
                       Comparto del personale
               delle regioni e delle autonomie locali
 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma
1, lettera C), comprende il personale dipendente:
   - dalle regioni a statuto ordinario;
   - dagli enti pubblici non economici  dipendenti  dalle  regioni  a
statuto ordinario;
   -  dagli  istituti  autonomi  per  le  case popolari, dai consorzi
regionali degli istituti stessi e dalla loro  associazione  nazionale
(ANIACAP);
   - dai comuni;
   - dalle province;
   - dalle comunita' montane;
   -  dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e
comunita' montane;
   - dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza  (ex
IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
   -  dalle  universita'  agrarie  ed associazioni agrarie dipendenti
dagli enti locali;
   - dalle camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura
e  dalle  loro  associazioni  regionali cui esse partecipano ed i cui
dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.
  2. Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i  dipendenti
pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
   a) per la parte pubblica:
   -  dall'Agenzia  di  cui  all'art.  50  del decreto legislativo n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
   -  dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.