Art. 5. 
              Obblighi delle pubbliche amministrazioni 
  1. Negli appalti di servizi relativi alle  attivita'  di  cui  alla
presente  legge  le  pubbliche  amministrazioni  si  conformano  alle
disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del  18  giugno
1992. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  procedono  al   pagamento   del
corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia,  previa  esibizione  da
parte di queste ultime della documentazione attestante il  versamento
dei  contributi   previdenziali   e   dei   contributi   assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali
dei dipendenti. 
 
          Nota all'art. 5:
             - La direttiva 92/50/CEE del  Consiglio  del  18  giugno
          1992  coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
          pubblici di servizi.