Art. 5. 
(Programmazione  e  realizzazione   delle   opere   portuali.   Piano
                        regolatore portuale) 
  1. Nei porti di cui alla categoria II, classi  I,  II  e  III,  con
esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4,  comma
3, lettera e),  l'ambito  e  l'assetto  complessivo  del  porto,  ivi
comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita'
cantieristica e alle  infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  sono
rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore  portuale
che  individua  altresi'  le  caratteristiche   e   la   destinazione
funzionale delle aree interessate. 
  2.  Le  previsioni  del  piano  regolatore  portuale  non   possono
contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. 
  3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e'  istituita  l'autorita'
portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, pre-
via intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui  al
comma 1 nei quali non e' istituita  l'autorita'  portuale,  il  piano
regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il
comune o i comuni interessati. Il piano  e'  quindi  inviato  per  il
parere al Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  che  si  esprime
entro  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  dell'atto.   Decorso
inutilmente  tale  termine,  il  parere  si  intende  reso  in  senso
favorevole. 
  4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla  categoria  II,
classi I, II e III, esaurita la procedura  di  cui  al  comma  3,  e'
sottoposto,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  alla
procedura per la valutazione dell'impatto  ambientale  ed  e'  quindi
approvato dalla regione. 
  5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera b), e  alle  relative  varianti,  e'
allegato un rapporto sulla sicurezza  dell'ambito  portuale  ai  fini
degli  adempimenti  previsti  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti  rilevanti
connessi con determinate attivita'  industriali  e  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente 20  maggio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. 
  6. All'articolo 88 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
  "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I  e
alla categoria II, classe I,  e  le  opere  di  preminente  interesse
nazionale per la sicurezza dello Stato e  della  navigazione  nonche'
per la difesa delle coste". 
  7.  Sono  di  competenza  regionale  le   funzioni   amministrative
concernenti  le  opere  marittime  relative  ai  porti  di  cui  alla
categoria II, classi II e III. 
  8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle  opere  nei
porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle  opere  di
grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi
I e II. Le regioni, il  comune  interessato  o  l'autorita'  portuale
possono comunque intervenire con proprie risorse, in  concorso  o  in
sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di  grande
infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II,  classi  I  e
II. Spetta alla regione o alle regioni  interessate  l'onere  per  la
realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti  di
cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano alle regioni a statuto  speciale  nei  limiti  dei
rispettivi statuti. Le autorita'  portuali,  a  copertura  dei  costi
sostenuti per le opere da esse  stesse  realizzate,  possono  imporre
soprattasse  a  carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,  oppure
aumentare l'entita' dei canoni di concessione. 
  9.  Sono  considerate  opere  di  grande   infrastrutturazione   le
costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di  difesa,  di
darsene,  di  bacini  e  di   banchine,   nonche'   l'escavazione   e
l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
  10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle
proposte contenute nei piani operativi  triennali  predisposti  dalle
autorita' portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma  3,  lettera  a),
individua annualmente le  opere  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi  I
e II. 
  11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai
piani regionali dei trasporti  o  ai  piani  di  sviluppo  economico-
produttivo, il Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  emana
direttive di coordinamento. 
 
          Note all'art. 5: 
            - Il D.P.R. n. 175/1988 reca: "Attuazione della Direttiva
          CEE n. 82/501, relativa ai rischi  di  incidenti  rilevanti
          connessi con determinate attivita'  industriali,  ai  sensi
          della legge 17 aprile 1987, n. 183". 
            - Il D.M. 20 maggio 1991 (Modificazioni  ed  integrazioni
          al D.P.R. 17 maggio  1988,  n.  175  in  recepimento  della
          Direttiva CEE n. 88/610  che  modificava  la  Direttiva  n.
          82/501 sui rischi di incidenti rilevanti connessi  con  de-
          terminate  attivita'  industriali)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.