Art. 5. 
        Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 
  1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il  consiglio
di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente  composti  dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola  materna,  dai
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo  o  dello
stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di  ogni  singola
classe  nella  scuola  secondaria.  Fanno  parte  del  consiglio   di
intersezione, di interclasse  e  del  consiglio  di  classe  anche  i
docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo  315,  comma  5,  sono
contitolari delle classi interessate. 
  2.  Fanno  parte,  altresi',  del  consiglio  di  intersezione,  di
interclasse o di classe. 
   a) nella scuola materna e nella scuola  elementare,  per  ciascuna
delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori degli alunni iscritti; 
    b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori
degli alunni iscritti alla classe; 
    c) nella scuola secondaria superiore, due  rappresentanti  eletti
dai  genitori  degli  alunni  iscritti  alla  classe,   nonche'   due
rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; 
    d) nei corsi serali per lavoratori studenti,  tre  rappresentanti
degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe. 
  3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di  classe
e di interclasse puo' partecipare, qualora non faccia gia' parte  del
consiglio  stesso,  un  rappresentante  dei  genitori  degli   alunni
iscritti alla classe o alle classi interessate, figli  di  lavoratori
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno  dei
Paesi membri della comunita' europea. 
  4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche  i
docenti tecnico-pratici e gli assistenti addetti  alle  esercitazioni
di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti  materie
tecniche e  scientifiche,  negli  istituti  tecnici,  negli  istituti
professionali e nei licei. Le proposte di  voto  per  le  valutazioni
periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche  e
scientifiche, sentiti i  docenti  tecnico-pratici  o  gli  assistenti
coadiutori. 
  5. Le funzioni di segretario  del  consiglio  sono  attribuite  dal
direttore didattico o dal  preside  a  uno  dei  docenti  membro  del
consiglio stesso. 
  6. Le competenze  relative  alla  realizzazione  del  coordinamento
didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al  consiglio  di
intersezione, di interclasse e di classe con  la  sola  presenza  dei
docenti. 
  7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria  superiore,  le
competenze relative alla valutazione periodica e finale degli  alunni
spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 
  8. I consigli di intersezione, di  interclasse  e  di  classe  sono
presieduti rispettivamente dal  direttore  didattico  e  dal  preside
oppure da  un  docente,  membro  del  consiglio,  loro  delegato;  si
riuniscono in ore non coincidenti con  l'orario  delle  lezioni,  col
compito di formulare al  collegio  dei  docenti  proposte  in  ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e
con quello  di  agevolare  ed  estendere  i  rapporti  reciproci  tra
docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le  competenze
in materia di programmazione valutazione e  sperimentazione  previste
dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro
argomento attribuito dal presente testo  unico,  dalle  leggi  e  dai
regolamenti alla loro competenza. 
  9. I provvedimenti  disciplinari  a  carico  degli  alunni  di  cui
all'articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925,  n.  653,
rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al  presente
titolo. 
  10. Contro le decisioni in materia  disciplinare  dei  consigli  di
classe e' ammesso ricorso al provveditore agli studi  che  decide  in
via  definitiva  sentita  la   sezione   del   consiglio   scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno. 
  11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle  lettere  e),  f),
g), h), ed i) dell'articolo 19 del regio decreto 4  maggio  1925,  n.
653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla  giunta
esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell'articolo
10, comma 10.