Art. 5.
  1.  Il  centro  nazionale  di  coordinamento  di soccorso marittimo
(I.M.R.C.C.), i centri secondari di soccorso marittimo  (M.R.S.C.)  e
le  unita'  costiere  di  guardia  (U.C.G.),  secondo  le  rispettive
competenze,  coordinano  o   impiegano   le   unita'   di   soccorso.
L'I.M.R.C.C.  e  gli M.R.S.C. richiedono agli alti comandi competenti
della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare,  in  caso  di
necessita', il concorso dei mezzi navali ed aerei appartenenti a tali
amministrazioni  dello  Stato.  Parimenti  le  U.C.G. richiedono alle
altre amministrazioni dello Stato o a privati il  concorso  di  mezzi
navali  ed  aerei, ritenuti idonei per partecipare alle operazioni di
soccorso marittimo secondo le procedure e le modalita'  previste  dal
decreto   del   Ministro  della  marina  mercantile  1  giugno  1978,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  174
del 27 giugno 1979.
  2.  Il  comando  e  il controllo operativo dei mezzi navali o aerei
della  Marina  militare,  dell'Aeronautica  militare  e  delle  altre
amministrazioni,  eventualmente chiamati a concorrere alle operazioni
di  soccorso  marittimo,  sono  esercitati  dai  rispettivi   comandi
competenti  per  giurisdizione,  che  terranno  informati i centri di
soccorso marittimo (I.M.R.C.C. - M.R.S.C. - U.C.G.) responsabili  del
soccorso e del coordinamento, secondo le rispettive competenze.
  3. Il compito di "comandante sul posto" (OSC - ufficiale in comando
tattico)  dei  mezzi  della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle
capitanerie di porto, della  Guardia  di  finanza,  dei  Carabinieri,
della  Polizia  di  Stato e delle altre amministrazioni eventualmente
concorrenti, e' assegnato al comandante del mezzo navale della Marina
militare  o  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  di  maggiore
anzianita' di grado. Nel caso che sul posto non dovessero trovarsi ad
operare unita' della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di
porto,  il  compito  di  "comandante  sul  posto"  sara' assegnato al
comandante  di  unita'  navale  della   Guardia   di   finanza,   dei
Carabinieri,  della  Polizia  di  Stato o delle altre amministrazioni
dello Stato, di maggiore anzianita' di grado.
  4. Il "comandante sul  posto"  nella  condotta  dell'operazione  di
ricerca  e  salvataggio si conforma alle direttive specifiche emanate
dall'I.M.R.C.C. o dall'M.R.S.C./U.C.G.  delegato.
  5.  Se  in  zona  sono   presenti   soltanto   unita'   mercantili,
l'I.M.R.C.C.  o il M.R.S.C./U.C.G. delegato, piu' idoneo in relazione
allo svolgimento dell'operazione di soccorso, assegna il  compito  di
coordinatore  delle ricerche in superficie (CSS) al comandante di una
delle unita' mercantili presenti. A tal fine deve essere tenuto conto
della tipologia delle navi e dei mezzi di cui dette unita' dispongono
e della rispettiva ora stimata di arrivo sul posto. Al momento in cui
assume  le  funzioni,  il  CSS  deve  darne  immediata  comunicazione
all'I.M.R.C.C.  o  al  M.R.S.C.  o  al U.C.G., che operano secondo le
rispettive competenze.
  6. Il coordinatore delle ricerche di superficie di cui al  comma  5
opera sotto il controllo dell'I.M.R.C.C. o del M.R.S.C. o dell'U.C.G.
delegato  in  relazione  allo svolgimento dell'operazione di soccorso
marittimo. Il M.R.S.C. o l'U.C.G.  tengono  informato  il  centro  di
coordinamento superiore interessato.
  7. Le definizioni dei livelli di comando e controllo sono riportate
nell'annesso 1, che fa parte integrante del presente decreto.