Articolo 5 1. Il sistema disposto nella presente Convenzione distingue le seguenti categorie di segnali stradali: a) segnali di pericolo: tali segnali hanno il compito di avvertire gli utenti della strada della esistenza di un pericolo sulla strada e di indicare la natura; b) segnali di prescrizione: tali segnali hanno il compito di indicare agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni o divieti speciali che devono osservarsi; essi si suddividono in: i) segnali di precedenza; ii) segnali di divieto o di restrizione; iii) segnali di obbligo; c) segnali di indicazione: questi segnali hanno il compito di guidare gli utenti della strada durante i loro spostamenti o di fornire loro altre indicazioni che possono essere utili; essi si suddividono in: i) segnali di preavviso; ii) segnali di direzione; iii) segnali di identificazione delle strade; iv) segnali di localita'; v) segnali di conferma; vi) altri segnali che danno delle indicazioni che possono essere utili per la guida dei veicoli; vii) altri segnali che indicano delle installazioni che possono essere utili agli utenti della strada. 2. Nel caso in cui la presente Convenzione consenta la scelta tra piu' segnali o piu' simboli: a) Le Parti contraenti si impegnano ad adottarne uno per tutta l'estensione del proprio territorio; b) le Parti contraenti dovranno sforzarsi di mettersi d'accordo sul piano continentale per far la stessa scelta; c) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente Convenzione sono applicabili ai segnali e simboli dei tipi non adottati.