Art. 5. Inosservanza delle disposizioni 1. Le attivita' diverse da quelle indicate nel presente provvedimento o le cui caratteristiche non soddisfano i criteri di investimento e di valutazione ivi previsti, non sono considerate idonee alla copertura delle riserve tecniche, cosi' come le quote in eccesso rispetto ai limiti massimi stabiliti, salvo quanto previsto dall'art. 119, commi 3 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.