Art. 5.
   1.  Per  le  entrate relative a partite per le quali, alla data di
cessazione del  periodo  transitorio  di  gestione,  sia  scaduto  il
termine  di  pagamento,  ma  non  quello  per  la presentazione delle
domande di rimborso a  titolo  di  inesigibilita',  e  sempreche'  la
domanda  non sia stata gia' presentata alla data di entrata in vigore
del presente decreto, vanno formati separati elenchi (Modelli 1, 2, 9
e 10) che, dati in carico al concessionario subentrante, andranno  in
riscossione  in  unica  soluzione, ferma restando la natura del ruolo
originario.  Agli  elenchi   deve   essere   allegata   la   relativa
documentazione  per  la quale va compilato l'apposito elenco (Modello
18).