Art. 5. Disposizioni per i locali esistenti I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali le commissioni di vigilanza - di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 733, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - hanno rilasciato il prescritto parere favorevole ai fini dell'agibilita', devono essere adeguati alle disposizioni previste al titolo XIX dell'allegato, entro i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le deroghe concesse, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, antecedentemente l'emanazione del presente decreto.